Vacanze in argentina

QUESTA PAGINA È STATA AGGIORNATA L’ULTIMA VOLTA IL: 2020-01-02

FERIE ANNUALI / FERIE PAGATE

La Costituzione nazionale garantisce la fornitura di ferie annuali. Secondo la legge sul contratto di lavoro, i lavoratori hanno diritto alle ferie annuali dopo la chiusura di almeno la metà dei giorni lavorativi in ​​un anno, cioè almeno 6 mesi. Se un lavoratore ha lavorato meno di 6 mesi in un anno solare, ha diritto ad un giorno di ferie annuali ogni venti (20) giorni di lavoro. La durata delle ferie annuali per i neoassunti è di almeno 15 giorni, per gli altri la durata delle ferie annuali dipende dall’anzianità di servizio/anzianità del dipendente.

Essendo da:

io. 14 giorni di calendario quando la durata del servizio supera i 6 mesi, ma non supera i cinque (5) anni;

ii. 21 giorni di calendario quando la durata del servizio supera i cinque (5) anni ma è inferiore a dieci (10) anni;

ii. 28 giorni di calendario quando la durata del servizio è superiore a dieci (10) anni ma inferiore a venti (20) anni; e

IV. 35 giorni di calendario quando la durata del servizio è superiore a 20 anni.

I dipendenti hanno diritto alle ferie annuali durante i mesi estivi, cioè tra ottobre e aprile. I lavoratori devono essere informati per iscritto del programma di ferie annuali con almeno 45 giorni di anticipo. I lavoratori hanno diritto a un’indennità speciale durante le ferie annuali, calcolata dividendo la retribuzione mensile per 25 e quindi moltiplicando tale importo per il numero di giorni di ferie annuali. Il pagamento viene effettuato all’inizio del periodo di licenza.

Se entrambe le parti sono d’accordo, fino a un terzo delle ferie annuali può essere esteso all’anno successivo.

Fonti: arti. 150-157, 164 e 194 della Legge sul contratto di lavoro, n. 20.744 del 1976

DIRITTI DEI LAVORATORI NON STANDARD – LAVORATORI DELLA PIATTAFORMA IN FERIE ANNUALI

La maggior parte dei lavoratori lavora come appaltatori indipendenti. In tal caso, le ferie annuali retribuite non si applicano a loro.

INDENNITÀ PER FERIE

I lavoratori hanno diritto all’indennità se lavorano durante le festività pubbliche e religiose. Questi includono feste commemorative e feste religiose (di origine cristiana). Le vacanze sono di solito 11.

Le vacanze in Argentina si dividono in due categorie. Le ferie mobili (non si spostano) sono coperte dalla Legge 21.329, mentre le ferie mobili (si spostano in base al giorno della settimana in cui si verificano) sono coperte dalla Legge 23.555.

Le festività argentine includono: Capodanno (1 gennaio); Venerdì Santo (prima della domenica di Pasqua); Giornata dei veterani e dei caduti nella guerra delle Malvinas (2 aprile); Festa del lavoro (1 maggio); Anniversario della Rivoluzione del 1810 (25 maggio); Flag Day (20 giugno); Giorno dell’Indipendenza (9 luglio); Anniversario della morte del Generale José de San Martín (17 agosto); Columbus Day (12 ottobre) e Natale (25 dicembre).

Le festività nazionali obbligatorie che cadono di martedì o mercoledì verranno spostate al lunedì precedente mentre se tali festività cadessero di giovedì o venerdì, verranno spostate al lunedì successivo.

Le ferie sono pagate solo se i lavoratori hanno prestato servizi allo stesso datore di lavoro con almeno 48 ore o 6 giorni negli ultimi 10 giorni lavorativi dalla festa nazionale.

Fonti: Art.168 della Legge sul contratto di lavoro, n. 20744, 1976; Articolo 01 della Legge sulle Vacanze, n. 21.329 del 1976; Legge n. 23.555

GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale è previsto dalla legge. Ogni lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di 35 ore a partire dal sabato alle ore 13, salvo alcune circostanze straordinarie previste dalla normativa. Include parte del sabato e tutta la domenica.

La legge stabilisce un riposo giornaliero di almeno 12 ore. Per quanto riguarda le pause di riposo, date tra l’orario di lavoro, sebbene la legge dica che queste siano incluse nell’orario di lavoro, la loro durata non è chiaramente specificata. Tuttavia, la legge sul contratto di lavoro ha stabilito una pausa di due ore per i giovani lavoratori (sotto i 18 anni di età) e per le donne.

Fonte: Art.174 e 204 del Contratto di Lavoro, n. 20.744 del 1976

REGOLAMENTO FERIE:

  • Legge sui contratti di lavoro, n. 20.744, 1976 / Legge sui contratti di lavoro, n. 20.744, 1976
  • Legge sulle vacanze, n. 21.329, 1976 / Legge sulle vacanze, n. 21.329, 1976
  • Legge sulle festività obbligatorie, n. 23.555, 1988 / Legge sulle festività nazionali obbligatorie, n. 23.555, 1988
Redazione

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