PARI RETRIBUZIONE
La Costituzione sostiene il principio della parità di retribuzione a parità di lavoro. Lo Stato considera la violenza sulle donne se non sono pagate allo stesso modo per un lavoro di pari valore.
La legge sul contratto di lavoro richiede inoltre che le retribuzioni determinate dai contratti collettivi debbano rispettare il principio della parità di retribuzione per lavoro di pari valore, senza alcuna discriminazione.
Fonte: Art. 14bis della Costituzione della Repubblica Argentina, 1994; Art. 172 della Legge sul contratto di lavoro, n. 20.744, del 1976; Articolo 6 (c) della Legge per la Protezione della Donna n. 26.485 del 2009
NO ALLA DISCRIMINAZIONE
Secondo la Costituzione, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e non esistono privilegi speciali basati sul sangue, sulla nascita o sulla nobiltà. La Costituzione sostiene le pari opportunità per tutti i cittadini senza alcuna discriminazione. Alcuni trattati internazionali rientrano nella categoria dei diritti costituzionali, compreso il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e il suo Protocollo Opzionale; la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale; la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne; e la Convenzione sui diritti del fanciullo. D’altra parte,
L’Employment Discrimination Act vieta qualsiasi tipo di discriminazione basata su “sesso, razza, nazionalità, religione, politica, appartenenza sindacale o età”. Richiede inoltre che tutti i dipendenti siano trattati allo stesso modo senza alcuna discriminazione in base al sesso, alla religione o alla razza. Tuttavia, un trattamento differenziato è consentito se è basato sui principi della buona fede o se è basato sull’efficienza e sull’atteggiamento del dipendente nei confronti del lavoro.
Un lavoratore non può essere discriminato sulla base del suo stato civile e il suo licenziamento, per tre mesi prima del matrimonio e sei mesi dopo il matrimonio, senza giusta causa è considerato licenziamento senza giusta causa. È altresì vietata la discriminazione fondata sulla gravidanza e la lavoratrice gestante non può essere licenziata per 7,5 mesi prima del parto e 7,5 mesi dopo il parto. La Legge sulla Discriminazione (23.592) proibisce la discriminazione per i seguenti motivi: razza, religione, nazionalità, ideologia, politica o sindacato, sesso, posizione economica, condizione sociale o caratteristiche fisiche.
Non possono essere discriminati i dipendenti affetti da disabilità e da alcune malattie del diabete (Legge n. 23.573) come l’AIDS (Legge n. 23.798) e l’epilessia (Legge n. 25404). La legge sui sindacati (n. 23551) vieta anche la discriminazione sulla base della tua appartenenza sindacale o del coinvolgimento in attività sindacali (art. 47-52).
La Legge 27499 (Formazione obbligatoria sul genere per tutte le persone che compongono i tre rami dello Stato) prevede la formazione obbligatoria sul genere e sulla violenza contro le donne per tutte le persone che lavorano nel servizio pubblico a tutti i livelli nei rami esecutivi, legislativi e giudiziari del paese. La formazione dovrebbe essere erogata in collaborazione con gli uffici di genere della zona, dove esistono, e le organizzazioni sindacali. Questi corsi di formazione sono svolti dall’Istituto Nazionale per le Donne.
Fonti: Art. 16 e 43 della Costituzione della Repubblica Argentina, 1994; artt.47-52 della legge sindacale n. 23.551; legge n. 23573; Legge contro la discriminazione n. 23.798; 23.592; §1 e 6 della Legge Micaela sulla formazione obbligatoria in genere per tutte le persone che compongono i tre poteri dello Stato, 27499
DIRITTI DEI LAVORATORI NON STANDARD – LAVORATORI DELLA PIATTAFORMA SULLA PARITÀ DI TRATTAMENTO
La legge n. 23.592 vieta la discriminazione in materia di lavoro. Chiunque arbitrariamente impedisce, ostacola, limita o comunque pregiudica il pieno esercizio a parità di condizioni dei diritti e delle garanzie fondamentali riconosciuti nella Costituzione nazionale, sarà obbligato, su richiesta della vittima, ad annullare l’atto discriminatorio o a cessare di compierlo. per eliminare e riparare i danni morali e materiali causati. Sono considerati in particolare atti discriminatori o omissioni determinati per ragioni quali razza, religione, nazionalità, ideologia, opinione politica o sindacale, sesso, posizione economica, condizione sociale o caratteristiche fisiche.
PARITÀ DI TRATTAMENTO DELLE DONNE SUL LAVORO
Le donne non possono lavorare negli stessi settori degli uomini, la legge limita l’impiego delle donne in lavori faticosi, pericolosi o malsani. La legge n. 11.317 vieta l’impiego di donne e bambini in determinate occupazioni pericolose come la produzione di liquori, alcolici, biacca. Vieta inoltre il loro impiego nelle attività di carico e scarico, nonché il loro lavoro nella miniera o nelle cave sotterranee.
Fonti: Art. 176 della Legge sul contratto di lavoro, n. 20.744 del 1976; Articoli 10-11 Legge n. 11.317