SCADENZE DI NOTIFICA
Dopo il periodo di prova, quando il datore di lavoro intende rescindere il contratto di lavoro, deve darne comunicazione scritta al dipendente almeno 72 ore prima dell’incontro e parlargli. Il datore di lavoro, durante questa conversazione, presenta al lavoratore le ragioni della decisione da prendere e gli dà la possibilità di esprimersi.
L’accordo è notificato per iscritto, entro 48 ore a una settimana dopo la riunione. Nella comunicazione scritta, il datore di lavoro espone i motivi della risoluzione del contratto, che si riferiscono a motivi quali la capacità, il comportamento del dipendente o le esigenze operative dell’impresa.
Dopo il periodo di prova, per recedere dal contratto a tempo indeterminato, le parti devono rispettare un termine di preavviso di:
- due settimane, quando il rapporto di lavoro è durato fino a sei mesi;
- un mese, per una durata da più di sei mesi a due anni;
- due mesi, per una durata da oltre due anni a cinque anni; E
- tre mesi, per una durata superiore a cinque anni.
Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto è prorogato, a seconda dei casi, fino alla fine della settimana o fino alla fine del mese. La stessa regola si applica quando il periodo di preavviso è sospeso durante il periodo di inabilità al lavoro, gravidanza o congedo concesso dal datore di lavoro.
Il periodo di preavviso durante il periodo di prova è di 5 giorni. Se il contratto non viene disdetto durante il periodo di prova, questo è incluso nella durata del contratto a tempo determinato.
Quando tra le parti sono stati conclusi più contratti a tempo determinato consecutivi, per un periodo non inferiore a tre anni, il mancato rinnovo dell’ultimo contratto da parte del datore di lavoro è considerato risoluzione del contratto a tempo indeterminato. I contratti a tempo determinato tra le stesse parti si considerano consecutivi anche nei casi in cui intercorre una breve interruzione, non superiore a tre mesi, tra la risoluzione di un contratto e la conclusione di un altro.
Quando una delle parti recede dal contratto senza rispettare il termine di preavviso, la risoluzione è considerata risoluzione del contratto con effetto immediato. Il datore di lavoro, che non rispetta la procedura definita nel presente articolo, è tenuto a corrispondere al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione di due mensilità, che si aggiunge alle altre eventuali indennità. La risoluzione del contratto contraria al Codice del lavoro non è valida.
Durante il periodo di preavviso, quando il contratto di lavoro viene risolto dal datore di lavoro, il lavoratore riceve almeno 20 ore settimanali di ferie retribuite per cercare un nuovo lavoro. Spetta al datore di lavoro determinare i motivi della risoluzione del contratto di lavoro nella comunicazione scritta indirizzata al lavoratore licenziato.
Fonte: §143 e 144, 150 (2) e 151 del Codice del lavoro n. 7961/1995, modificato da ultimo dalla Legge n. 136/2015
PREMIO PER L’ANZIANITÀ
Il lavoratore riceve un premio di anzianità quando il contratto è stato risolto dal datore di lavoro e il rapporto di lavoro è durato non meno di tre anni. Il lavoratore perde il diritto all’indennità di anzianità, se cessa con effetto immediato, per giustificati motivi.
La retribuzione per anzianità è almeno pari alla retribuzione di 15 giorni, per ogni anno di lavoro a tempo pieno (calcolata sulla base della retribuzione in essere alla fine del rapporto di lavoro).
Analoghe indennità si applicano in caso di cessazione del rapporto di lavoro di durata non inferiore a tre anni
Fonte: §145 e 152 del Codice del lavoro n. 7961/1995, modificato da ultimo dalla Legge n. 136/2015