(Adnkronos) – Richiesta di revisione del processo per la strage di Erba, le Sezioni Unite della Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Cuno Tarfusser, ex sostituto pg di Milano, sanzionato con la censura lo scorso anno dalla Sezione Disciplinare del Csm per avere violato il progetto organizzativo del suo ufficio per le modalità con cui ha proposto la richiesta. Il Procuratore Generale, nella propria memoria, ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, poiché Tarfusser è in pensione dallo scorso agosto mentre la difesa ha insistito per la decisione nel merito del ricorso, “per l'interesse di natura morale all'esclusione degli addebiti e in considerazione dell'elevata carriera, immune da addebiti disciplinari, svolta anche in ambito internazionale”. I supremi giudici con la sentenza depositata nei giorni scorsi hanno dichiarato inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere in ragione dell’estinzione del procedimento disciplinare. “Nella specie la condotta per la quale Tarfusser è stato ritenuto responsabile dalla Sezione disciplinare si connota per una particolare gravità, consistente – si legge nella sentenza – nell'avere trattato il procedimento di revisione della sentenza penale di condanna di Olindo Romano e Rosa Angela Bazzi in carenza di delega da parte dell'Avvocato generale e del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, in aperta violazione del documento organizzativo dell'Ufficio e, inoltre, senza informare in alcun modo i vertici della Procura generale presso la Corte d'appello di Milano di avere intrattenuto contatti con i difensori dei prevenuti sin dall'ottobre dell'anno 2022, ricevendo direttamente dagli stessi avvocati documenti e perizie e determinandosi tardivamente, soltanto in data 24/03/2023, a chiedere un colloquio al Procuratore generale per il 31/03/2023, incontro non verificatosi per concomitanti impegni sia del Sostituto procuratore che del Capo dell'ufficio. Pur in assenza di un qualsiasi riscontro favorevole al proprio operato Tarfusser procedeva, quindi, in data 31/03/2023 a depositare l'istanza di revisione nella segreteria della suddetta Procura generale e soltanto successivamente, nel corso dello stesso giorno, informava di quanto fatto l'Avvocato generale delegato per le istanze di revisione”. “Deve, peraltro, escludersi – scrivono i giudici delle Sezioni Unite – che possa legittimare la prosecuzione del giudizio disciplinare un interesse di natura meramente morale, pure evidenziato nel ricorso, in considerazione del pregresso percorso professionale, dell'oramai ex magistrato. Infine, in ordine alla permanenza dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, occorre avere riguardo alla natura della sanzione irrogata, e in particolare se essa richieda o meno, in considerazione dei suoi effetti, un definitivo accertamento della legittimità della stessa e ciò va escluso con riferimento alla censura, trattandosi di sanzione che opera solo per il futuro e che quindi, cessata l'appartenenza di Tarfusser all'ordine giudiziario, non ha alcuna possibilità concreta di applicazione”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
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