CONGEDO DI PATERNITÀ
Il diritto del lavoro prevede un giorno di congedo di paternità non retribuito per un padre alla nascita di un figlio.
Fonte: articolo 145, comma 1, lettera b) della Legge generale sul lavoro (n. 7/15 del 15 giugno 2015)
ORARIO FLESSIBILE PER I LAVORATORI CON RESPONSABILITÀ FAMILIARI
La legge generale sul lavoro prevede flessibilità nell’orario di lavoro per i dipendenti, se necessario. Durante il lavoro a tempo parziale, il dipendente svolge l’attività per un periodo massimo di cinque (5) ore del normale periodo giornaliero e quattro ore nel normale periodo notturno. Il periodo di lavoro a tempo parziale è svolto previo accordo delle parti E deve essere in forma scritta.
L’occupazione dei lavoratori a tempo parziale dovrebbe, ove possibile, essere agevolata per i lavoratori con responsabilità familiari, con capacità lavorative ridotte e che frequentano un istituto medico o di istruzione superiore. I lavoratori a tempo parziale godono degli stessi diritti e doveri, nonché delle Condizioni di lavoro relative ai lavoratori a tempo pieno, sempre nel rispetto della proporzionalità del lavoro svolto ai fini della retribuzione. La lavoratrice ha diritto al tempo libero dal lavoro, fino a 1 giorno al mese, durante la gravidanza e fino a 15 mesi dopo il parto, per provvedere alla cura dei figli per sé e per il figlio. Tuttavia, questo giorno di riposo non è previsto se il lavoratore sta già usufruendo dell’opzione di lavoro part-time.
Nel caso in cui una lavoratrice abbia responsabilità familiari, la lavoratrice può anche chiedere di lavorare a tempo parziale o con orari flessibili, con la relativa riduzione di stipendio.
Fonte: Articoli 102, 244 e 249 della Legge Generale del Lavoro (n. 7/15, del 15 giugno 2015)