PERMESSO DEL CONIUGE
In caso di parto il coniuge/convivente riceve 03 giorni di permesso retribuito
Fonte: §96 (3) del Codice del lavoro n. 7961/1995, modificato da ultimo dalla Legge n. 136/2015
CONGEDO PARENTALE
Il lavoratore, che abbia più di un anno di lavoro ininterrotto presso lo stesso datore di lavoro, ha diritto ad un congedo non retribuito, non inferiore a 4 mesi, fino al compimento del 6° anno del figlio a carico. Il diritto al congedo parentale è individuale per ciascun genitore e non è trasferibile a meno che uno dei genitori non muoia. Il permesso può essere concesso separatamente, ma non meno di una settimana all’anno. La durata è determinata da accordo scritto tra il datore di lavoro e il lavoratore.
In caso di adozione del bambino, il congedo parentale è concesso entro 6 anni, dal giorno dell’adozione del bambino, ma non oltre il compimento del 12° anno di età.
Il lavoratore deve informare il datore di lavoro per iscritto almeno due settimane prima dell’inizio del congedo parentale. Il datore di lavoro ha la facoltà, sentito il lavoratore, di prorogare la data di inizio del congedo, fino a sei mesi, per motivi attinenti alle esigenze operative dell’impresa. Il datore di lavoro comunica al lavoratore, per iscritto, entro due settimane dalla data della richiesta, i motivi del rinvio del congedo parentale.
Fonte: §132/1 del Codice del lavoro n. 7961/1995, modificato da ultimo dalla Legge n. 136/2015
OPZIONI DI LAVORO FLESSIBILI PER I GENITORI / EQUILIBRIO TRA LAVORO E VITA PRIVATA
Se la moglie decide, di sua spontanea volontà, di lavorare dopo i 63 giorni successivi al parto, d’accordo con il datore di lavoro, per l’alimentazione del figlio a cui ha diritto, fino al compimento del primo anno di età del figlio, scegliere:
- un congedo retribuito, di 2 ore, nell’ambito della normale durata del lavoro; o
- durata del lavoro, ridotta di 2 ore, con lo stesso stipendio, come se avesse lavorato per la normale durata giornaliera del lavoro.
Fonte: §105 (3) del Codice del lavoro n. 7961/1995, modificato da ultimo dalla Legge n. 136/2015