QUESTA PAGINA È STATA AGGIORNATA L’ULTIMA VOLTA IL: 2020-01-02
LAVORO PERICOLOSO
Non esiste una disposizione specifica nel diritto del contratto di lavoro in merito alla valutazione del rischio per le lavoratrici gestanti e al divieto di impiego in condizioni di lavoro pericolose. Tuttavia, la legge sul contratto di lavoro ha stabilito regole generali per garantire la salute e la sicurezza delle donne che lavorano. Le lavoratrici non possono essere impiegate in lavori ardui, pericolosi o malsani. La legge vieta inoltre di ordinare alle donne di svolgere lavori domestici che avrebbero dovuto essere svolti nei locali dell’azienda.
Fonti: arti. 175-176 della Legge sul contratto di lavoro, n. 20.744, 1976
TUTELA CONTRO IL LICENZIAMENTO
L’impiego di una lavoratrice è sicuro durante il periodo della sua gravidanza. La tutela del lavoro è garantita dal momento in cui la lavoratrice informa il proprio datore di lavoro della gravidanza mediante certificato medico.
È considerato ingiusto il licenziamento sette mesi e mezzo prima o dopo la nascita di un bambino. In tali casi, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un’indennità speciale pari a un anno di stipendio, oltre al consueto pacchetto di licenziamento senza giusta causa.
Fonti: arti. 177-178, 182 e 245 della Legge sul contratto di lavoro, n. 20744, 1976
DIRITTO DI TORNARE NELLA STESSA POSIZIONE
Una volta terminato il congedo di maternità, il diritto al rientro nella stessa posizione è garantito dal Contratto di Lavoro. La lavoratrice ha diritto al cosiddetto “permesso di lavoro” che le consente di tornare al lavoro nelle medesime condizioni dopo la fine del congedo di maternità.
Fonti: arti. 183 della Legge sul contratto di lavoro, n. 20744, 1976