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Protezione in Angola

LAVORI PERICOLOSI PER LE LAVORATRICI GESTANTI

La lavoratrice, in stato di gravidanza, ha il diritto, senza pregiudizio della retribuzione, di non svolgere alcun lavoro che possa essere pericoloso per la sua salute, e il datore di lavoro deve assicurarle un lavoro adeguato.

Secondo il diritto del lavoro, le donne incinte non possono lavorare incompatibili con il loro status o che richiedono posizioni scomode o dannose. Allo stesso modo, le donne incinte non possono fare lavoro straordinario, non possono fare il lavoro notturno, non possono essere licenziate se non per motivi disciplinari e possono lasciare il posto di lavoro per allattare i loro bambini due volte al giorno. .

Tali divieti si applicano fino a tre mesi dopo il parto, alcuni dei quali possono essere prorogati se un documento medico è giustificato dalla necessità di tale proroga.

Il datore di lavoro deve garantire che la donna incinta lavori in condizioni adeguate alla sua situazione e non sia coinvolta in lavoro straordinario o notturno.

Fonte: Articolo 246 Legge Generale del Lavoro (n. 7/15 del 15 giugno 2015)

TUTELA IN CASO DI LICENZIAMENTO

La Legge Generale del Lavoro tutela le donne dal licenziamento, salvo il caso di illeciti disciplinari che rendano immediatamente e praticamente impossibile il mantenimento del rapporto legale-lavorativo.

Durante la gravidanza e fino a 12 mesi dopo il parto, la lavoratrice gode di una tutela speciale contro il licenziamento individuale per motivi oggettivi e contro il licenziamento collettivo.

Sono necessari documentati motivi di salute per rescindere un contratto di lavoro da parte della lavoratrice durante la gravidanza e fino a 15 mesi dopo il parto con un preavviso di una settimana.

Fonte: Articolo 207 (b), 250 e 251 della Legge Generale del Lavoro (n. 7/15, del 15 giugno 2015)

DIRITTO DI TORNARE ALLO STESSO LAVORO O SIMILE

La legge sul lavoro non prevede disposizioni specifiche per le donne in gravidanza in merito al diritto a tornare nella stessa posizione. Tuttavia, la legislazione sul lavoro prevede una protezione speciale per le lavoratrici durante la gravidanza e fino a 12 mesi dopo il parto. Il lavoratore gode del regime speciale di tutela contro il licenziamento individuale per motivi oggettivi e contro il licenziamento collettivo. Ciò implica che le lavoratrici hanno il diritto di tornare nella stessa posizione.

Fonte: Articolo 207 (b) e 251 della Legge Generale del Lavoro (n. 7/15 del 15 giugno 2015)

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