Preavviso e indennità di licenziamento in Angola

RICHIESTA DI PREAVVISO PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di lavoro può essere rescisso in base alla legge. Se il contratto di lavoro è stato stipulato su appuntamento, è risolto. Questo può essere terminato a causa di:

a) cause oggettive, indipendentemente dal controllo delle parti;

b) decisione volontaria di entrambe le parti;

c) Decisione unilaterale di una delle parti, opponibile all’altra.

In ogni momento le parti possono recedere dal contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, purché per iscritto, sottoscritto da entrambe le parti, a pena di nullità. L’accordo scritto deve identificare le due parti e contenere una dichiarazione espressa di risoluzione, la data di risoluzione. Questo accordo viene stipulato in duplice copia e ciascuna parte ne riceve una copia.

Il licenziamento deve essere giustificato e il datore di lavoro deve fornire un motivo valido per il licenziamento. Tra le cause rientrano solo gli illeciti disciplinari gravi o le cause oggettive che rendono impossibile il mantenimento del rapporto di lavoro.

Il diritto del lavoro stabilisce un elenco di giuste cause che giustificano il licenziamento disciplinare (ad esempio, assenza ingiustificata dal lavoro, mancato rispetto dell’orario di lavoro, mancanza di puntualità, grave disobbedienza, violenza verbale o fisica nei confronti dei dipendenti, del datore di lavoro o dei suoi rappresentanti, Indisciplina, inadempimento reiterato degli obblighi incombenti al lavoratore, furto, furto, frode, divulgazione di segreti di fabbricazione, danneggiamento intenzionale o per colpa grave degli impianti, delle attrezzature, concussione e corruzione, intossicazione o tossicodipendenza, rispetto delle norme di sicurezza e norme igieniche). Il licenziamento può essere giustificato per motivi economici, tecnologici e strutturali che comportano riorganizzazione interna, ristrutturazione, riduzione o chiusura dell’attività.

L’avviso di licenziamento è standardizzato per tutte le categorie di dipendenti fino ad un periodo di 60 giorni. È obbligatorio informare il servizio per l’impiego della rispettiva area.

Il lavoratore può invocare il licenziamento costruttivo, segnalando i fatti che costituiscono violazione dei diritti del lavoratore entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza di tali fatti.

Il lavoratore può recedere dal contratto di lavoro senza giusta causa mediante preavviso scritto, con un anticipo di 30 giorni, indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro

Se una parte non è in grado di fornire il periodo di preavviso, deve pagare un’indennità sostitutiva del preavviso.

Fonte: articoli 198-217, 206-210, 219-220 e 228 del diritto generale del lavoro (n. 7/15 del 15 giugno 2015)

INDENNITÀ PER LICENZIAMENTO COLLETTIVO O PER SOPPRESSIONE DEL POSTO DI LAVORO/INADEGUATEZZA

Il lavoratore non ha diritto al risarcimento in caso di licenziamento disciplinare. Tuttavia, i lavoratori licenziati per licenziamento economico individuale o collettivo hanno diritto all’indennità di licenziamento.

L’indennità per il licenziamento individuale per motivi oggettivi e per il licenziamento collettivo è la seguente:

  1. Grandi aziende: uno stipendio base (mensile) per ogni anno di servizio fino al limite di 5 anni, più il 50% dello stipendio base moltiplicato per il numero di anni di servizio che superano tale limite;
  2. Medie imprese: uno stipendio base (mensile) per ogni anno di servizio fino al limite di 3 anni, maggiorato del 40% dello stipendio base moltiplicato per il numero di anni di servizio oltre tale limite;
  3. Piccole imprese: due stipendi base (mensili) più il 30% dello stipendio base, moltiplicato per il numero di anni su due anni;
  4. Microimprese: due stipendi base (mensili) più il 20% dello stipendio base, moltiplicato per il numero di anni su due anni.

L’indennità di mancato reintegro, calcolata secondo i nuovi termini di legge, comprende:

  1. 50% dello stipendio base moltiplicato per il numero di anni di servizio per le grandi aziende;
  2. 40% dello stipendio base moltiplicato per il numero di anni di servizio per le medie imprese;
  3. 20% dello stipendio base moltiplicato per il numero di anni di servizio per le piccole e micro imprese.

Indennità in caso di fallimento, insolvenza o estinzione del datore di lavoro collettivo e in caso di forza maggiore o di forza maggiore o condanna giudiziale del lavoratore in forza di cosa giudicata, impedendo al datore di ricevere la prestazione del lavoro e la scadenza del rapporto di lavoro contratto per causa attinente al datore di lavoro, calcolato secondo i nuovi termini di legge, comprende:

  1. 50% dello stipendio base moltiplicato per il numero di anni di servizio per le grandi aziende;
  2. 40% dello stipendio base moltiplicato per il numero di anni di servizio per le medie imprese;
  3. 30% dello stipendio base moltiplicato per il numero di anni di servizio per le piccole imprese;
  4. 20% dello stipendio base moltiplicato per il numero di anni di servizio per le microimprese.

L’indennità dovuta per il licenziamento individuale in caso di decisione del tribunale di rigetto del licenziamento per giusta causa, in mancanza di reintegrazione e in caso di licenziamento implicito, calcolata secondo i nuovi termini di legge, comprende:

  1. 50% dello stipendio base moltiplicato per il numero di anni di servizio per le grandi aziende;
  2. 30% dello stipendio base moltiplicato per il numero di anni di servizio per le medie imprese;
  3. 20% dello stipendio base moltiplicato per il numero di anni di servizio per le piccole imprese;
  4. 10% dello stipendio base moltiplicato per il numero di anni di servizio per le microimprese.

L’indennità ha sempre un valore minimo corrispondente allo stipendio base di 3 mesi nel caso di grandi e medie imprese, 2 mesi nel caso di piccole imprese e 1 mese nel caso di microimprese.

Per determinare l’anzianità del dipendente, ai fini del calcolo, le frazioni di anno pari o superiori a tre (3) mesi sono conteggiate come anni di anzianità

Tags: stipendio
Redazione

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