MOLESTIE SESSUALI
Il Codice del lavoro vieta le molestie sessuali sul posto di lavoro. Per molestia sessuale si intende qualsiasi comportamento indesiderato, espresso in parole o azioni fisiche e simboliche, di natura sessuale, che mira o determina una violazione della dignità personale, in particolare quando crea un ambiente minaccioso, ostile, umiliante. , sprezzante o offensivo, commesso dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente, di una persona in cerca di lavoro o tra dipendenti.
Al datore di lavoro è vietato commettere qualsiasi atto che costituisce molestia sessuale per i dipendenti e non consente che tali azioni siano eseguite da altri dipendenti. Il datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la tutela della salute mentale e fisica dei dipendenti; nonché per prevenire molestie morali commesse da lui e da altri dipendenti, nonché affiggere disposizioni in materia di molestie morali e sessuali e relative sanzioni.
Al datore di lavoro è fatto divieto di molestare i dipendenti con azioni che abbiano come obiettivo o comportino il degrado delle condizioni di lavoro, in misura tale da poter condurre alla violazione dei diritti e della dignità della persona, al danno alla sua salute fisica o psichica . o nel danneggiare il suo futuro professionale.
Chiunque identifichi o riceva informazioni da un dipendente che possa aver subito una violazione dei suoi diritti, che non può essere giustificata dalla descrizione del lavoro o dal raggiungimento di determinati obiettivi, deve immediatamente avvisare il datore di lavoro o le strutture competenti, quando la persona il destinatario della violazione è il lavoratore stesso.
Il lavoratore che si lamenta di essere stato molestato in una delle modalità previste dal presente provvedimento, deve presentare fatti comprovanti le sue molestie e quindi spetta alla persona a cui è indirizzata la denuncia dimostrare che le sue azioni non erano finalizzate a molestie , oltre a mostrare elementi oggettivi, che non hanno nulla a che fare con molestie o molestie.
La legge sulla protezione dalla discriminazione vieta anche le molestie sessuali e le molestie. Secondo il codice penale, la molestia sessuale è un reato penale e punibile con la reclusione da uno a cinque anni. Quando tale reato è commesso in collaborazione, contro più persone, più di una volta, o contro minori, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
Fonte: §32 del Codice del lavoro n. 7961/1995, modificato da ultimo dalla Legge n. 136/2015; §108 (a) del codice penale n. 7895/1995, modificato da ultimo da Laë n. 98/2014; §12 della Laë n. 10221 sulla protezione dalla discriminazione