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ETÀ MINIMA PER L’OCCUPAZIONE
L’età minima per lavorare è 16 anni. L’assunzione di un lavoratore di età inferiore ai 16 anni è severamente vietata. I giovani di età compresa tra 14 e 16 anni possono essere assunti solo in aziende gestite dai genitori o da rappresentanti e le condizioni di lavoro non devono essere pericolose. Inoltre, l’orario di lavoro non può superare le 03 ore al giorno e le 15 ore settimanali e ciò dovrebbe influire sulla frequenza scolastica dei bambini.
I giovani di età compresa tra 14 e 18 anni possono essere assunti con il consenso dei genitori o del tutore. I minori hanno diritto alla stessa retribuzione di un adulto per lavoro simile e orario di lavoro equivalente. Il datore di lavoro deve ottenere un certificato medico prima di assumere un minore. Questo certificato specifica se il minore è fisicamente idoneo a quel lavoro o meno.
L’età minima per l’istruzione obbligatoria è di 18 anni. Un emendamento del 2014 alla legge del 2006 richiede l’istruzione obbligatoria dall’età di 4 anni fino al completamento dell’istruzione secondaria.
Fonti: artt. 187-189 della Legge sul contratto di lavoro, n. 20.744 del 1976; arti. 2 e 7 della legge sulla tutela del lavoro e dell’adolescenza sul lavoro minorile n. 26.390 del 2008; Art. 16/29 della Legge Nazionale sull’Istruzione (Legge n. 26.206 del 2006); Articolo 2 della Legge sulla Prima Educazione (Legge n. 27.045 del 2014)
ETÀ MINIMA PER LAVORI PERICOLOSI
L’età minima per i lavori pericolosi è fissata a 18 anni ei minori di questa età non possono essere assunti in condizioni di lavoro dannose. L’orario di lavoro per i dipendenti tra i 16 ei 18 anni non può superare le 06 ore giornaliere e le 36 ore settimanali. In caso di distribuzione non uniforme, l’orario di lavoro non può superare le 07 ore giornaliere.
I giovani di età inferiore ai 18 anni non possono essere impiegati nel lavoro notturno (20: 00-6: 00). Tuttavia, l’eccezione può essere concessa in caso di lavoro a turni a minori di età superiore ai 16 anni.
Un decreto del 2016 (n. 117/2016) vieta l’impiego di minori (di età inferiore a 18 anni) in opere che espongono i minori ad abusi fisici, psicologici e sessuali; lavori eseguiti sotto terra, sott’acqua, ad altezze pericolose o in luoghi confinati; esposizione a sostanze chimiche o biologiche pericolose; e lavori di costruzione. Il decreto vieta anche, tra l’altro, la pornografia e il lavoro che pongano un onere psicologico eccessivo sulla persona inadatta all’età del lavoratore.
Fonti: artt. 190 e 191 della Legge sul contratto di lavoro, n. 20.744 del 1976; Art. 9 Tutela del lavoro e tutela degli adolescenti Legge sul lavoro minorile n.26.390 del 2008; Art.10-11 Legge n. 11.317; Decreto 1117/2016 Determinare i tipi di lavoro che costituiscono lavoro pericoloso per i minori
NORMATIVA SU MINORI E GIOVANI
- Legge sui contratti di lavoro, n. 20.744, 1976 / Legge sui contratti di lavoro, n. 20.744, 1976
- Legge sulla proibizione del lavoro minorile e sulla protezione del lavoro degli adolescenti n. 26.390, 2008 / Protezione del lavoro minorile e sulla protezione del lavoro degli adolescenti Legge n. 26.390, 2008