QUESTA PAGINA È STATA AGGIORNATA L’ULTIMA VOLTA IL: 2020-01-02
CONGEDO DI MATERNITÀ
Le lavoratrici hanno diritto a 90 giorni di maternità retribuita per la nascita di un figlio. Un lavoratore può scegliere di prendere 45 giorni di ferie prima della consegna e 45 giorni dopo la consegna. Il congedo obbligatorio da fruire prima del parto è di almeno 30 giorni, i giorni restanti possono essere aggiunti al periodo di congedo postnatale. In caso di parto anticipato, la lavoratrice ha diritto a 90 giorni di maternità dopo il parto. Per poter usufruire di tale congedo, il datore di lavoro deve essere informato della gravidanza presentando un certificato medico indicante la data prevista del parto.
Il congedo di maternità può essere prorogato da 03 a 06 mesi per una lavoratrice che abbia lavorato per almeno un anno in azienda. Tuttavia, questa estensione della licenza non ha uno stipendio. Il congedo di maternità della madre di un bambino nato con sindrome di Down è prorogato di oltre sei mesi senza retribuzione alle stesse condizioni del congedo di maternità retribuito.
In caso di malattia o complicazioni derivanti dalla gravidanza, e se una lavoratrice non può rientrare in azienda, il congedo può essere prorogato. La lavoratrice ha diritto ad un congedo per malattia della durata massima di tre mesi, se ha lavorato per meno di cinque mesi e fino a sei mesi se ha lavorato per più di cinque anni presso lo stesso datore di lavoro.
Fonti: artt. 177-183 della Legge sul contratto di lavoro, n. 20.744 del 1976; §113 per l’approvazione del Regolamento Nazionale del Lavoro Agrario, Legge n. 22.248; § 1 e 3 della legge n. 24.716
STIPENDIO
Durante il congedo di maternità viene corrisposta l’intera retribuzione. Il pagamento avviene tramite casse di compensazione familiare finanziate con i contributi dei datori di lavoro e dello Stato. Per poter usufruire dell’indennità in denaro, il lavoratore deve aver lavorato con il datore di lavoro per un periodo di tre mesi o aver percepito l’indennità di disoccupazione. L’indennità di maternità è corrisposta anche alle collaboratrici interinali e domestiche, purché abbiano una comprovata esperienza lavorativa presso uno o più datori di lavoro nei 12 mesi immediatamente precedenti l’inizio dell’attuale rapporto di lavoro. L’indennità di maternità è equivalente alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta a un lavoratore se lavorasse in quel momento.
Fonti: arti. 6, 11 e 18 del Regime Assegni Familiari Legge n. 24.714 del 1996
DIRITTI DEI LAVORATORI NON STANDARD – LAVORATORI DELLA PIATTAFORMA SU SOSTITUZIONE DEL REDDITO DURANTE LA MATERNITÀ
I lavoratori autonomi non hanno accesso all’indennità di maternità.
SERVIZIO MEDICO GRATUITO
L’assistenza medica (prenatale, al parto e postnatale) è disponibile attraverso il programma medico obbligatorio del sistema sanitario. Plan Nacer offre assistenza medica gratuita alle donne svantaggiate durante la gravidanza, il parto e il periodo postpartum. (www.plannacer.msal.gov.ar/index.php/pages/inicio; ILO Travail).
Fonte: Legge 26.061 sulla tutela integrale dell’infanzia e sui diritti dei minori. Tutela speciale per i minori in stato di gravidanza, diritto all’assistenza sanitaria, tutela delle misure in materia di maternità e paternità; Programma Materno Infantile della Nazione Argentina.
NORMATIVA SU MATERNITÀ E LAVORO
- Legge sui contratti di lavoro, n. 20.744, 1976 / Legge sui contratti di lavoro, n. 20.744, 1976
- Regime degli assegni familiari n. 24.714, 1996 / Regime degli assegni familiari Legge n. 24.714, 1996