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DIVIETO DI LAVORO FORZATO E OBBLIGATORIO
Il lavoro forzato è proibito dalla legge n. 26.364 del 2008. La Costituzione argentina proibisce anche la schiavitù. Qualsiasi contratto di compravendita di persone costituisce reato per chi le esegue e ne sono responsabili il notaio o l’ufficiale che lo approva.
Fonti: Art, 15 della Costituzione della Repubblica Argentina, 1994; Art.1-4 della Legge sulla prevenzione e la repressione della tratta di persone e sull’assistenza alle vittime n. 26.364 del 2008
LIBERTÀ DI CAMBIARE LAVORO E DIRITTO DI LICENZIARSI
Secondo la Costituzione argentina, ogni cittadino ha il diritto di scegliere un lavoro in base alle proprie capacità e ai bisogni della società.
I lavoratori hanno il diritto di cambiare lavoro dopo aver notificato il dovuto preavviso o pagare al loro datore di lavoro in luogo del periodo di preavviso. Per ulteriori informazioni in merito, consultare la sezione sulla sicurezza del lavoro.
Fonti: Art. 14 della Costituzione della Repubblica Argentina, 1994; §232 della legge sul contratto di lavoro, n. 20744, 1976
CONDIZIONI DI LAVORO DISUMANE
L’orario di lavoro può essere esteso oltre il normale orario di lavoro di 48 ore settimanali e otto ore giornaliere. L’orario di lavoro può essere esteso oltre le normali ore giornaliere e settimanali, tuttavia queste ore non possono superare le 8 ore al giorno e le 48 ore se mediate su un periodo di 3 settimane. Il lavoratore non è obbligato a prestare prestazioni di lavoro straordinario, salvo in caso di emergenza, infortunio, forza maggiore o esigenze eccezionali dell’economia o dell’azienda. Le ore di straordinario non possono superare le 3 ore al giorno, le 30 ore al mese e le 200 ore all’anno.
Fonti: Articolo 203 della Legge sul contratto di lavoro, n. 20744, 1976; Art.01 del DL 484/2000 sul lavoro e sull’orario di lavoro; Articolo 01 della legge n. 11.544 sull’orario di lavoro 1929
NORMATIVA SUL LAVORO FORZATO
- Legge sui contratti di lavoro, n. 20.744, 1976 / Legge sui contratti di lavoro, n. 20.744, 1976
- Legge sulla prevenzione e punizione della tratta e sull’assistenza alle vittime n. 26.364, 2008 / Legge sulla prevenzione e punizione della tratta e sull’assistenza alle vittime n. 26.364, 2008