DIVIETO DI LAVORO FORZATO
Il Codice del lavoro vieta tutte le forme di lavoro forzato in tutte le sue forme. Il Codice del lavoro definisce come lavoro forzato o obbligatorio qualsiasi lavoro o servizio richiesto a un individuo contro la sua volontà, minacciandolo di qualsiasi punizione.
È vietato ricorrere al lavoro forzato in quanto:
- misura coercitiva o sanzionatoria nei confronti di persone che hanno o esprimono convinzioni contrarie all’ordine politico, economico, sociale vigente;
- modalità di mobilitazione o impiego del lavoro a fini di sviluppo economico;
- misura per la disciplina del lavoro;
- punizione per la partecipazione a uno sciopero;
- misura della discriminazione razziale, sociale, nazionale o religiosa.
Non chiamato lavoro forzato:
- qualsiasi lavoro o servizio richiesto dalla legge delle Forze Armate della Repubblica d’Albania, che sia connesso ad opere di genuino carattere militare;
- qualsiasi lavoro o servizio richiesto a una persona come punizione imposta da un tribunale e durante la quale la persona non è posta al servizio di cittadini o persone giuridiche private;
- qualsiasi lavoro necessario in caso di guerra o per cause di forza maggiore, calamità naturali, in particolare incendi, inondazioni, carestie, terremoti, epidemie o qualsiasi circostanza che metta in pericolo la vita o le normali condizioni di vita dell’intera popolazione o parte di essa.
Ai sensi del codice penale, il lavoro forzato è punito con la reclusione da dieci a venti anni.
Fonte: §08 del Codice del lavoro n. 7961/1995, modificato da ultimo dalla Legge n. 136/2015; §128 (b) del codice penale n. 7895/1995, modificato da ultimo dalla Legge n. 98/2014
IL DIRITTO DI MODIFICARE I LAVORI E DI RISOLVERE IL CONTRATTO
Il Codice del lavoro riconosce il diritto dei dipendenti a cambiare lavoro e dà loro il diritto di rescindere il contratto. Dopo il periodo di prova, per recedere dal contratto a tempo indeterminato, le parti devono rispettare un termine di preavviso di:
- due settimane, quando il rapporto di lavoro è durato fino a sei mesi,
- da un mese, per un periodo da oltre sei mesi a due anni,
- di due mesi, per la durata da due anni fino a cinque anni
- e di tre mesi, per una durata superiore a cinque anni.
Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto è prorogato, a seconda dei casi, fino alla fine della settimana o fino alla fine del mese.
Fonte: §143 del Codice del lavoro n. 7961/1995, modificato da ultimo dalla Legge n. 136/2015
CONDIZIONI DI LAVORO DISUMANE
Se le circostanze richiedono ore di lavoro aggiuntive, il datore di lavoro può richiedere al dipendente di svolgere ore di lavoro aggiuntive, il più a lungo possibile e necessario, nonché tenendo conto delle circostanze personali e familiari del dipendente.
Il datore di lavoro può richiedere ore di lavoro aggiuntive, ma non più di 200 ore all’anno.
Le ore di straordinario aggiuntive possono non essere richieste quando il dipendente ha completato 48 ore di lavoro alla settimana. In casi particolari, per un periodo fino a 4 mesi, si possono lavorare più di 48 ore settimanali, ma l’orario di lavoro settimanale medio, per questo periodo, non deve superare le 48 ore.