lavoro e stipendi in Angola

SALARIO MINIMO

Il salario minimo è fissato dal Decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della protezione, del lavoro e delle finanze, seguendo le raccomandazioni del Consiglio nazionale per il dialogo sociale, composto dai rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei governi. Le aliquote salariali possono essere determinate anche mediante contratto collettivo. Il governo può escludere i lavoratori coperti da un contratto collettivo firmato nei 6 mesi precedenti l’emanazione del decreto che fissa il salario minimo.

Nello stabilire il salario minimo, il Governo considera l’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi, compreso il livello generale dei salari nazionali, nonché le prestazioni di sicurezza sociale e il relativo tenore di vita dei gruppi sociali; E altri fattori economici, comprese le esigenze di sviluppo economico, i livelli di produttività e la necessità di raggiungere e sostenere un alto livello di occupazione. La determinazione del salario minimo per i lavoratori a tempo parziale si basa sulla stessa formula utilizzata per definire la retribuzione oraria di un lavoratore a tempo pieno.

Tutti i lavoratori, con un orario completo, sono coperti dalla normativa sul salario minimo. Tuttavia, il governo può escludere i lavoratori coperti da un contratto collettivo firmato nei 6 mesi precedenti l’emanazione del decreto che fissa il salario minimo. La normativa consente una combinazione di salari minimi nazionali, regionali e settoriali. In pratica, esistono diversi salari minimi per l’agricoltura, i trasporti, l’industria dei servizi e di trasformazione, il commercio e l’industria estrattiva.

Garantire il rispetto della legislazione sul lavoro, nonché dei requisiti relativi al salario minimo, è responsabilità degli Ispettori del lavoro.

Fonte: Articolo 161-165 Legge Generale del Lavoro (n. 7/15 del 15 giugno 2015)

REGOLARITÀ SALARIALE

La retribuzione è costituita sia dallo stipendio base che dall’eventuale retribuzione in natura, corrisposta direttamente o indirettamente in cambio di lavoro. Lo stipendio può essere fisso, variabile o misto. Lo stipendio fisso è il diritto o la retribuzione per il tempo di lavoro svolto durante un periodo indipendentemente dal risultato. La retribuzione è la retribuzione o reddito variabile quando il lavoro è svolto in conformità ai risultati ottenuti nel periodo cui si riferisce. La retribuzione è mista quando costituita da una parte fissa e da altra parte variabile. La retribuzione variabile può assumere, cioè, le modalità di retribuzione per lavoro e provvigione quando si tratta solo del lavoro svolto dal lavoratore durante il periodo considerato, indipendentemente dal tempo di esecuzione;

La retribuzione non comprende le indennità e le agevolazioni di viaggio, l’indennità di trasporto, i bonus accidentali e volontari non legati alla prestazione lavorativa, gli assegni familiari e tutti gli altri benefici e le prestazioni previdenziali o loro integrazioni quando pagate dal datore di lavoro.

Il salario deve essere pagato in contanti sul posto di lavoro, e parzialmente in benefici (pagamento di salari in natura) di altra natura, inclusi cibo, alloggio e vestiario. L’eventuale mancato pagamento degli stipendi non può superare il 50% del totale. Previo accordo con il dipendente, il pagamento avviene in contanti (se previsto da regolamento interno o contratto collettivo), tramite assegno bancario, vaglia postale, bonifico bancario o versamento sul conto corrente del dipendente. La retribuzione è corrisposta direttamente al lavoratore o alla persona da lui indicata per iscritto, lasciando il lavoratore libero di disporre della retribuzione, impedendo al datore di lavoro di limitare in alcun modo tale libertà. È vietato il pagamento dello stipendio tramite prova, reddito fisso, conti di credito, debiti o qualsiasi altro metodo di pagamento in contanti.

Il pagamento in natura è destinato a soddisfare le esigenze personali del lavoratore o della sua famiglia. Questo pagamento è sostituito dall’importo corrispondente. Un dipendente può informare il datore di lavoro entro 15 giorni prima della data di pagamento che desidera che lo stipendio sia pagato solo in contanti.

Il datore di lavoro è tenuto al pagamento della retribuzione settimanale, quindicinale o mensile e deve essere effettuata entro l’ultimo giorno lavorativo del periodo di riferimento, durante l’orario di lavoro. Un lavoratore pagato una paga oraria o giornaliera assunto per un’attività a breve termine viene pagato per ogni giorno dopo il completamento del lavoro. Nel caso di lavoro retribuito per commessa o incarico, il pagamento viene effettuato dopo il completamento di ogni parte o incarico, a meno che la prestazione non duri più di quattro settimane, nel qual caso il lavoratore deve ricevere un anticipo non inferiore a 90 ogni settimana. % del salario minimo garantito, con pagamento integrale della differenza calcolata nella settimana successiva al completamento della parte o dell’incarico. Le provvigioni acquisite durante un trimestre devono essere pagate nel mese successivo alla fine di quel trimestre.In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la retribuzione, i danni e le altre somme dovute al lavoratore, indipendentemente dal suo referente, sono corrisposti entro tre giorni dalla cessazione. I dipendenti assenti il ​​giorno di paga possono riscuotere gli importi dovuti il ​​giorno successivo entro il normale orario lavorativo.

Il datore di lavoro deve conservare la busta paga che identifica il datore di lavoro, il nome e cognome del dipendente, il numero di beneficiario della previdenza sociale, il periodo corrispondente al pagamento, la ripartizione degli importi pagati, tutti gli sconti e le detrazioni, nonché l’importo netto totale pagato.

Possono essere effettuate trattenute dal salario del dipendente nei casi previsti dalla legge. Tuttavia, non possono essere fatte detrazioni o sconti al datore di lavoro e ai suoi rappresentanti per ottenere o mantenere un impiego.

Fonte: Articoli 155, 156, 166-173 della Legge Generale del Lavoro (n. 7/15, del 15 giugno 2015)

LEGISLAZIONE DEL LAVORO E DEGLI STIPENDI

  • Diritto generale del lavoro (n. 7/15 del 15 giugno 2015) / Diritto generale del lavoro (n. 7/15 del 15 giugno 2015)
Tags: stipendio
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