FERIE ANNUALI PAGATE / FERIE ANNUALI
La durata delle ferie annuali retribuite è determinata dal contratto collettivo o dal contratto individuale di lavoro. La durata delle ferie annuali non è inferiore a 04 settimane di calendario durante l’anno lavorativo in corso. Quando il lavoratore non ha compiuto un anno intero di lavoro, la durata delle ferie annuali retribuite è determinata in relazione alla durata del rapporto di lavoro. I periodi di inabilità temporanea al lavoro sono considerati come orario di lavoro.
Il datore di lavoro, tenendo conto del desiderio del dipendente, determina la data di inizio delle ferie annuali retribuite. La data di inizio delle ferie annuali è comunicata al dipendente con almeno 30 giorni di anticipo. Le ferie annuali devono essere concesse durante l’anno lavorativo o fino alla fine del primo trimestre dell’anno successivo, ma non devono mai essere inferiori a una settimana solare ininterrotta.
La retribuzione corrisposta per le ferie annuali è ciò di cui il lavoratore trarrebbe beneficio se non svolgesse le ferie. Lo stipendio per le ferie annuali viene pagato al dipendente al momento della ricezione
Il congedo annuale è posticipato quando il lavoratore, durante il periodo di tale congedo, è stato ricoverato in ospedale o è rimasto a casa, a causa di malattia o infortunio, attestato da un referto medico. Il diritto al congedo non concesso dal datore di lavoro o non fruito dal lavoratore si prescrive entro tre anni dal giorno in cui al lavoratore nasce tale diritto. Le ferie annuali non sono sostituite dalla retribuzione, a meno che il rapporto di lavoro non sia cessato e il lavoratore non abbia maturato le ferie dovute. In questo caso ha diritto a un compenso pari allo stipendio di queste ferie
Se durante le ferie annuali retribuite il lavoratore svolge un lavoro a carico di terzi, contrariamente ai legittimi interessi del datore di lavoro, quest’ultimo non può pagare le ferie retribuite o può chiedere il rimborso della retribuzione anticipata.
Fonte: §92-94 del Codice del lavoro n. 7961/1995, modificato da ultimo dalla Legge n. 136/2015
FESTIVITÀ UFFICIALI
Di norma, il lavoro è vietato nei giorni festivi. Quando la festività ufficiale cade in un giorno festivo settimanale, il giorno festivo viene posticipato al lunedì.
Ci sono 14 festività ufficiali in Albania in totale. Comprendono: Vacanze di Capodanno (01 e 02 gennaio); Giorno d’estate (14 marzo); Nowruz Day (22 marzo); domenica di Pasqua cattolica e domenica di Pasqua ortodossa (16 aprile); lunedì di Pasqua cattolico e lunedì di Pasqua ortodosso (17 aprile); Giornata Internazionale dei Lavoratori (1 maggio); Eid al-Adha (Fine del Ramadan); giorno di Eid al-Adha; Festa della felicità di Madre Teresa (19 ottobre); Bandiera e Festa dell’Indipendenza (28 novembre); Festa della Liberazione (29 novembre); Giornata Nazionale della Gioventù (08 dicembre); Natale (25 dicembre).
Le date della Pasqua cattolica e ortodossa cambiano ogni anno. Le date delle festività della fede musulmana variano a seconda del calendario lunare.
Fonte: §86 del Codice del lavoro n. 7961/1995, modificato da ultimo dalla Legge n. 136/2015
FESTIVITÀ SETTIMANALI
Il Codice del lavoro prevede che il riposo settimanale non sia inferiore a 36 ore, di cui 24 ore senza interruzione. La pausa settimanale comprende la domenica.
Le ferie settimanali non sono pagabili. Le eccezioni sono regolate da una decisione del Consiglio dei ministri o da un contratto collettivo.
Il riposo giornaliero è di almeno 11 ore senza interruzione durante la giornata.