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Diritti dei docenti e del personale ATA sui permessi retribuiti

Diritti dei docenti e del personale ATA sui permessi retribuiti

Il personale docente e ATA, sia a tempo determinato che indeterminato, ha diritto a tre giorni di permessi retribuiti per motivi personali o familiari. Questo diritto, introdotto con il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) 2006-2009, è stato ulteriormente esteso dal CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 anche ai supplenti. Recenti sviluppi giurisprudenziali hanno ribadito l’importanza di una motivazione chiara per poter usufruire di questi permessi.

Recenti sentenze e chiarimenti giuridici

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (ordinanza n. 12991) ha affrontato una controversia relativa ai permessi retribuiti richiesti dal personale scolastico. In questo caso, un dirigente scolastico aveva respinto una richiesta di permesso perché considerata troppo generica. La Cassazione ha confermato che, sebbene il dipendente non debba fornire dettagli riservati, la motivazione deve essere specifica e chiara. Questo chiarimento è fondamentale per garantire che i diritti dei lavoratori siano rispettati.

Modalità di richiesta dei permessi retribuiti

Per richiedere i permessi, è necessario presentare una richiesta scritta, corredata da una motivazione personale o familiare. L’autocertificazione è sufficiente a giustificare la richiesta, evitando così la necessità di dettagli approfonditi. L’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha ribadito che il dirigente scolastico non ha il diritto di interferire con le motivazioni fornite dal dipendente. Il suo ruolo è limitato al controllo formale della domanda, senza alcuna valutazione di merito sulle ragioni personali del lavoratore.

Diritti e doveri del personale scolastico

Il diritto ai permessi retribuiti per motivi personali o familiari prevede tre giorni all’anno di permesso per il personale docente e ATA, a condizione che siano fornite motivazioni adeguate. La sentenza della Cassazione ha ribadito che il rigetto di una richiesta è possibile solo in caso di insufficiente giustificazione della motivazione, e non a causa di una valutazione personale del dirigente. Questo garantisce al lavoratore il diritto di usufruire dei permessi, nel rispetto delle norme contrattuali e delle esigenze organizzative della scuola.

Redazione

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