contratto di lavoro in Angola

DESCRIZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO

Il diritto generale del lavoro stabilisce che un contratto di lavoro non deve necessariamente essere scritto. Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui è richiesto un contratto di lavoro scritto, come contratti di lavoro con lavoratori stranieri, accordi di tirocinio, dipendenti assunti per svolgere lavori su navi o domestici. La legge impone al datore di lavoro di stipulare contratti di pre-assunzione e di menzionare il tipo di lavoro da svolgere e la sua retribuzione. Il contratto di lavoro può essere a tempo determinato o indeterminato, a seconda della libera volontà delle parti, tenuto conto del tipo di attività, delle dimensioni e della capacità economica dell’impresa e delle mansioni per le quali il lavoratore è assunto.

Il rapporto di lavoro può essere disciplinato da un accordo tra le parti, purché non leda gli obblighi di legge e non offra al lavoratore minori tutele di quelle previste dal Codice del Lavoro. Inoltre, i contratti di lavoro devono contenere le seguenti informazioni: (i) nome completo e indirizzo delle parti; (ii) l’inquadramento professionale e la categoria professionale del dipendente; (iii) luogo di lavoro; (iv) normale orario di lavoro settimanale; (v) importo, modalità e periodo di pagamento degli stipendi e dettagli dei pagamenti aggiuntivi; (vi) data del contratto; (vii) luogo e data del contratto; E (viii) firme

Il contratto di lavoro conferisce al lavoratore il diritto ad occupare un posto di lavoro in conformità alla legge e al contratto collettivo di lavoro e deve rientrare nel tipo di lavoro per il quale è stato assunto, il più adeguato alle sue capacità e preparazione professionale. Il contratto di lavoro prevede che il lavoratore svolga le mansioni e le mansioni del posto di lavoro che gli è stato assegnato e osservi la disciplina del lavoro e gli altri doveri che ne derivano. Obbliga il datore di lavoro ad assegnare al lavoratore una categoria e un inquadramento professionale adeguato alle funzioni e ai compiti del lavoro, a fornirgli un’occupazione effettiva, una retribuzione conforme al suo lavoro e alle leggi e accordi applicabili e a creare il condizioni necessarie per raggiungere una maggiore produttività e promuovere il lavoro umano e sociale.

Fonte: Artt. 12 e 13 Legge Generale del Lavoro (n. 7/15 del 15 giugno 2015)

CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere stipulato a tempo determinato, cioè con una precisa fissazione della data della sua esecuzione o del periodo di durata; Oppure il termine incerto, cioè il suo termine è condizionato alla cessazione dei motivi che giustificavano l’assunzione. Salvo espressa disposizione contraria, tutte le disposizioni fisse o statutarie relative alla prestazione di lavoro a tempo indeterminato si applicano ai lavoratori a contratto per un determinato periodo di tempo.

I contratti di lavoro a tempo determinato (a tempo determinato o indeterminato) possono ora essere rinnovati in successione fino ad un limite massimo di 5 anni per le grandi imprese e 10 anni per le medie, piccole e micro imprese. Il preavviso di mancato rinnovo dei contratti di lavoro si applica solo ai contratti di durata pari o superiore a 3 mesi. Deve essere fornito un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi. In caso di mancato preavviso, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore l’indennità corrispondente al periodo di preavviso.

Fonte: Articoli 16 e 17 della Legge Generale del Lavoro (n. 7/15 del 15 giugno 2015)

PERIODO DI ESPERIENZA

Secondo la legge sul lavoro, la durata del periodo di tirocinio è i primi 60 giorni di lavoro. Le Parti possono concordare di ridurla o sopprimerla.

(1) Il periodo di tirocinio può essere aumentato fino a 4 o anche 6 mesi per i lavoratori altamente qualificati che svolgono lavori complessi e di difficile applicazione e fino a sei mesi per i lavoratori che svolgono lavori tecnicamente molto complessi o che ricoprono ruoli dirigenziali e dirigenziali il cui esercizio richiede alta formazione accademica.

(2) La durata del periodo di prova per i lavoratori a tempo determinato è di 15 o 30 giorni, a seconda del livello di competenze richieste dal lavoro.

Il periodo di prova aiuta il datore di lavoro a valutare la qualità dei servizi dei lavoratori e il loro reddito. Il periodo di prova aiuta inoltre il lavoratore a valutare le condizioni di lavoro, la retribuzione e l’ambiente di vita, di salute e sicurezza e sociale in azienda.

Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, indennità o giustificazione.

Fonte: Articolo 18 Legge Generale del Lavoro (n. 7/15 del 15 giugno 2015)

REGOLAMENTI SULLE CONDIZIONI DI LAVORO

  • Diritto generale del lavoro (n. 7/15 del 15 giugno 2015) / Diritto generale del lavoro (n. 7/15 del 15 giugno 2015)
  • DPR sul Regolamento della legge sulle festività nazionali, date delle feste locali e nazionali (n. 156/12 del 29 giugno 2012) / DPR sul regolamento della legge sulle festività nazionali, date delle feste locali e nazionali (n. 156/12 del 29 giugno 2012)
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