DESCRIZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO
Il diritto generale del lavoro stabilisce che un contratto di lavoro non deve necessariamente essere scritto. Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui è richiesto un contratto di lavoro scritto, come contratti di lavoro con lavoratori stranieri, accordi di tirocinio, dipendenti assunti per svolgere lavori su navi o domestici. La legge impone al datore di lavoro di stipulare contratti di pre-assunzione e di menzionare il tipo di lavoro da svolgere e la sua retribuzione. Il contratto di lavoro può essere a tempo determinato o indeterminato, a seconda della libera volontà delle parti, tenuto conto del tipo di attività, delle dimensioni e della capacità economica dell’impresa e delle mansioni per le quali il lavoratore è assunto.
Il rapporto di lavoro può essere disciplinato da un accordo tra le parti, purché non leda gli obblighi di legge e non offra al lavoratore minori tutele di quelle previste dal Codice del Lavoro. Inoltre, i contratti di lavoro devono contenere le seguenti informazioni: (i) nome completo e indirizzo delle parti; (ii) l’inquadramento professionale e la categoria professionale del dipendente; (iii) luogo di lavoro; (iv) normale orario di lavoro settimanale; (v) importo, modalità e periodo di pagamento degli stipendi e dettagli dei pagamenti aggiuntivi; (vi) data del contratto; (vii) luogo e data del contratto; E (viii) firme
Il contratto di lavoro conferisce al lavoratore il diritto ad occupare un posto di lavoro in conformità alla legge e al contratto collettivo di lavoro e deve rientrare nel tipo di lavoro per il quale è stato assunto, il più adeguato alle sue capacità e preparazione professionale. Il contratto di lavoro prevede che il lavoratore svolga le mansioni e le mansioni del posto di lavoro che gli è stato assegnato e osservi la disciplina del lavoro e gli altri doveri che ne derivano. Obbliga il datore di lavoro ad assegnare al lavoratore una categoria e un inquadramento professionale adeguato alle funzioni e ai compiti del lavoro, a fornirgli un’occupazione effettiva, una retribuzione conforme al suo lavoro e alle leggi e accordi applicabili e a creare il condizioni necessarie per raggiungere una maggiore produttività e promuovere il lavoro umano e sociale.
Fonte: Artt. 12 e 13 Legge Generale del Lavoro (n. 7/15 del 15 giugno 2015)
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere stipulato a tempo determinato, cioè con una precisa fissazione della data della sua esecuzione o del periodo di durata; Oppure il termine incerto, cioè il suo termine è condizionato alla cessazione dei motivi che giustificavano l’assunzione. Salvo espressa disposizione contraria, tutte le disposizioni fisse o statutarie relative alla prestazione di lavoro a tempo indeterminato si applicano ai lavoratori a contratto per un determinato periodo di tempo.
I contratti di lavoro a tempo determinato (a tempo determinato o indeterminato) possono ora essere rinnovati in successione fino ad un limite massimo di 5 anni per le grandi imprese e 10 anni per le medie, piccole e micro imprese. Il preavviso di mancato rinnovo dei contratti di lavoro si applica solo ai contratti di durata pari o superiore a 3 mesi. Deve essere fornito un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi. In caso di mancato preavviso, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore l’indennità corrispondente al periodo di preavviso.
Fonte: Articoli 16 e 17 della Legge Generale del Lavoro (n. 7/15 del 15 giugno 2015)
PERIODO DI ESPERIENZA
Secondo la legge sul lavoro, la durata del periodo di tirocinio è i primi 60 giorni di lavoro. Le Parti possono concordare di ridurla o sopprimerla.
(1) Il periodo di tirocinio può essere aumentato fino a 4 o anche 6 mesi per i lavoratori altamente qualificati che svolgono lavori complessi e di difficile applicazione e fino a sei mesi per i lavoratori che svolgono lavori tecnicamente molto complessi o che ricoprono ruoli dirigenziali e dirigenziali il cui esercizio richiede alta formazione accademica.
(2) La durata del periodo di prova per i lavoratori a tempo determinato è di 15 o 30 giorni, a seconda del livello di competenze richieste dal lavoro.
Il periodo di prova aiuta il datore di lavoro a valutare la qualità dei servizi dei lavoratori e il loro reddito. Il periodo di prova aiuta inoltre il lavoratore a valutare le condizioni di lavoro, la retribuzione e l’ambiente di vita, di salute e sicurezza e sociale in azienda.
Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, indennità o giustificazione.
Fonte: Articolo 18 Legge Generale del Lavoro (n. 7/15 del 15 giugno 2015)
REGOLAMENTI SULLE CONDIZIONI DI LAVORO
- Diritto generale del lavoro (n. 7/15 del 15 giugno 2015) / Diritto generale del lavoro (n. 7/15 del 15 giugno 2015)
- DPR sul Regolamento della legge sulle festività nazionali, date delle feste locali e nazionali (n. 156/12 del 29 giugno 2012) / DPR sul regolamento della legge sulle festività nazionali, date delle feste locali e nazionali (n. 156/12 del 29 giugno 2012)