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congedo per malattia in argentina

QUESTA PAGINA È STATA AGGIORNATA L’ULTIMA VOLTA IL: 2020-01-02

STIPENDIO

Secondo la legge sul contratto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un congedo per malattia completamente retribuito per una durata da 3 mesi a un anno, a seconda dell’anzianità e dello stato della famiglia del lavoratore.

Il lavoratore con meno di 5 anni di servizio ha diritto a 3 mesi di ferie retribuite o a 6 mesi se ha persone a carico. Il periodo di congedo per malattia è esteso rispettivamente a 6 mesi ea 12 mesi, se il lavoratore ha un’anzianità di servizio superiore a 5 anni e ha persone a carico.

Nel caso in cui un dipendente non si riprenda durante il periodo di congedo per malattia, è previsto un periodo aggiuntivo fino a un anno (congedo non retribuito) durante il quale il dipendente mantiene il diritto al ritorno al lavoro. Al termine di tale periodo di un anno, denominato Periodo di Riserva, ciascuna delle parti può recedere dal contratto di lavoro senza alcun obbligo di indennizzo per il licenziamento.

I datori di lavoro sono tenuti a fornire il 100% dello stipendio per un massimo di tre mesi ai dipendenti con meno di cinque anni di servizio; fino a sei mesi con almeno cinque anni di servizio. La durata massima delle prestazioni in denaro è raddoppiata per i lavoratori con familiari a carico.

Nel caso in cui il lavoratore torni al lavoro, ma vi sia una riduzione permanente della sua capacità di svolgere le mansioni precedenti, il datore di lavoro deve assegnare l’incarico secondo la sua capacità lavorativa senza ridurre il suo stipendio. Se il datore di lavoro non è in grado di svolgere tale compito, il rapporto di lavoro cessa e il datore di lavoro deve versare al lavoratore la metà dell’indennità di anzianità. Nel caso in cui il datore di lavoro non assegni volontariamente una posizione al lavoratore, è tenuto al pagamento dell’intera indennità di anzianità. Lo stesso per il licenziamento, deve essere corrisposto al lavoratore quando, a seguito di malattia o infortunio, perde tutta la sua capacità lavorativa. 

Fonti: arti. 208-212 della Legge sul contratto di lavoro, n. 20.744 del 1976)

CURE MEDICHE

Non vengono fornite informazioni sulle prestazioni mediche previste dalla legge. Le prestazioni mediche sono disponibili per i lavoratori assicurati (compresi i dipendenti), i pensionati e coloro che ricevono sussidi di disoccupazione. Per i lavoratori disoccupati la copertura è prorogata di 3 mesi se il lavoratore assicurato ha più di 3 mesi di servizio continuativo. Le prestazioni mediche comprendono le spese mediche, ospedaliere e per le cure dentistiche. I medicinali vengono dispensati gratuitamente (come in gravidanza) oppure la lavoratrice assicurata deve condividere il costo del medicinale.

Il sistema sanitario, amministrato dall’Amministrazione nazionale della previdenza sociale, è finanziato con i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il contributo del datore di lavoro è del 6% dello stipendio del lavoratore, mentre il contributo del lavoratore è del 3% dello stipendio. Un ulteriore 1,5% della retribuzione del lavoratore è corrisposto dal lavoratore per ogni familiare beneficiario coperto dal piano sanitario.

(Profilo ISSA Argentina)

DIRITTI DEI LAVORATORI NON STANDARD: DAI LAVORATORI DELLA PIATTAFORMA ALL’ASSISTENZA SANITARIA

I liberi professionisti o gli appaltatori indipendenti hanno accesso alle prestazioni mediche. Devono versare contributi basati sul 5% del reddito di riferimento basato su cinque categorie di reddito per la maggior parte delle categorie di lavoratori autonomi (assegnati al programma che copre pensionati e pensionati [INSSJyP]). I piccoli contribuenti iscritti al programma Monotributo Social pagano mensilmente un contributo e mensilmente un importo analogo per ogni familiare in più.

I benefici medici includono cure mediche, ospedaliere, dentistiche e palliative; riabilitazione; protesi e trasporto da e per l’ospedale domiciliare.

STABILITÀ DEL LAVORO

Secondo la legge sul contratto di lavoro, l’impiego di un lavoratore è sicuro durante il periodo di congedo per malattia. Il periodo minimo di congedo per malattia (retribuito + non retribuito) è di 15 mesi, mentre il periodo massimo è di 24 mesi. È solo alla fine di questo periodo che il datore di lavoro può rescindere il contratto di lavoro se ancora non è in grado di tornare al lavoro.

Fonti: Art. 211 della Legge sul contratto di lavoro, n. 20744, 1976

REGOLAMENTO CONGEDO PER MALATTIA

  • Legge sui contratti di lavoro, n. 20.744, 1976 / Legge sui contratti di lavoro, n. 20.744, 1976
  • Legge sui rischi sul lavoro n. 24.557, 1995 / Legge sulla compensazione dei lavoratori n. 24.557, 1995

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