COMPENSO PER ORE EXTRA
La durata normale del lavoro è determinata con delibera del Consiglio dei ministri, nel contratto collettivo o nel contratto individuale di lavoro, nei limiti dell’orario settimanale massimo di lavoro. Il normale orario di lavoro giornaliero non supera le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali. Il Consiglio dei ministri determina la durata settimanale ridotta per i lavori che presentino difficoltà o che siano dannosi per la salute. Per i dipendenti di età inferiore ai 18 anni la durata giornaliera del lavoro non è superiore a 6 ore al giorno
Per ore aggiuntive si intende qualsiasi orario di lavoro svolto durante la normale durata massima giornaliera o settimanale del lavoro.
Se le circostanze richiedono ore di lavoro aggiuntive, il datore di lavoro può richiedere al dipendente di svolgere ore di lavoro aggiuntive, il più a lungo possibile e necessario, nonché tenendo conto delle circostanze personali e familiari del dipendente. Le ore di straordinario aggiuntive possono non essere richieste quando il dipendente ha completato 48 ore di lavoro alla settimana. Le ore extra non possono superare il limite di 48 ore settimanali e 200 ore all’anno. In casi particolari, per un periodo fino a 4 mesi, si possono lavorare più di 48 ore settimanali, ma l’orario di lavoro settimanale medio, per questo periodo, non deve superare le 48 ore.Con l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, il numero massimo di ore di straordinario può essere superato in caso di forza maggiore o lavoro urgente a beneficio della popolazione.
Il datore di lavoro per le ore di lavoro aggiuntive non retribuite con ferie deve corrispondere al lavoratore la retribuzione normale e un’ulteriore non inferiore al 25% della stessa (125% della retribuzione abituale), salvo diversa previsione contrattuale. Il datore di lavoro, d’intesa con il lavoratore, può compensare le ore di lavoro aggiuntive con una pausa di almeno il 25%, che corrisponde alla durata delle ore aggiuntive e che è prestata entro 2 mesi dal giorno di prestazione del lavoro, salvo quando diversamente previsto dal contratto collettivo.
Le ore lavorative aggiuntive prestate durante il riposo settimanale o nei giorni festivi sono retribuite con ferie o retribuzione superiori almeno del 50% alle ore lavorate aggiuntive o alla normale retribuzione, salvo diversa previsione contrattuale.
Fonte: §76-78, 81 (1) -84, 88-91 del Codice del lavoro n. 7961/1995, last modified by Legge n. 136/2015
INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO
If you do not intend to work, your work will take place between 22:00 and 06:00.
Be sure to note that the laundry is dependent on and that the laundry is attached 3 hours from time to time during the day laundry during the night.
I dipendenti che svolgono lavoro notturno hanno diritto ad un’integrazione salariale non inferiore al 50% (150% della retribuzione regolare). Il Codice del lavoro dell’Albania prevede anche un’integrazione salariale non inferiore al 20 percento (120% del salario regolare) per i dipendenti che lavorano tra le 19:00 e le 22:00.
Fonte: §80 e 81 (2) del Codice del lavoro n. 7961/1995, modificato da ultimo dalla Legge n. 136/2015
FERIE COMPENSATIVE/GIORNI DI RIPOSO
Normally, the laurel does not celebrate the festival, while the laurel does not celebrate the feast is determined by a decision of the Council of Ministers or by a collective agreement.
Nei casi in cui il lavoratore abbia prestato lavoro nei giorni festivi, quando decadono i giorni lavorativi, è retribuito con un congedo retribuito, pari alla durata del lavoro svolto nei giorni festivi o con un’integrazione salariale.
Premesso che nel caso in cui il lavoratore sia obbligato a lavorare nei giorni festivi, quando decadono i giorni lavorativi, è retribuito con una retribuzione aggiuntiva, non inferiore al 25% e con un congedo retribuito, pari alla durata del lavoro svolto nei giorni festivi .
Le modalità e l’importo del risarcimento sono determinati con decisione del Consiglio dei ministri, contratto collettivo o contratto individuale.
Fonte: §86 e 87 del Codice del lavoro n. 7961/1995, last modified by Legge n. 136/2015
COMPENSATION FOR ACCOMMODATION / VACATIONS SETTIMANALI
Di norma, il lavoro nei giorni festivi è vietato, tranne quando il lavoro nei giorni festivi è determinato da una decisione del Consiglio dei ministri o dal contratto collettivo.
Nei casi in cui il lavoratore abbia prestato lavoro nei giorni festivi, quando decadono i giorni lavorativi, è retribuito con un congedo retribuito, pari alla durata del lavoro svolto nei giorni festivi o con un’integrazione salariale.
Premesso che nel caso in cui il lavoratore sia obbligato a lavorare nei giorni festivi, quando decadono i giorni lavorativi, è retribuito con una retribuzione aggiuntiva, non inferiore al 25% e con un congedo retribuito, pari alla durata del lavoro svolto nei giorni festivi .
Le modalità e l’importo del risarcimento sono determinati con decisione del Consiglio dei ministri, contratto collettivo o contratto individuale.
Fonte: §86 e 87 del Codice del lavoro n. 7961/1995, modificato da ultimo dalla Legge n. 136/2015