Il programma “bonus energia imprese” per contrastare il caro prezzi è ancora attivo nel 2023 e consente alle aziende di compensare i costi energetici sostenuti nel 2022 fino al 30 settembre 2023.
I bonus energia imprese sono riconosciuti sotto forma di crediti d’imposta sulle spese energetiche sostenute nel corso dell’anno e sono stati confermati, sebbene ridotti, dal secondo trimestre del 2023. È importante notare che scade il 20 settembre 2023 il termine entro il quale comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti maturati dalle imprese per le spese sostenute nel terzo e quarto trimestre del 2022.
Per quanto riguarda il credito d’imposta dei primi sei mesi del 2023, questo è valido per le spese sostenute fino al 30 settembre e può essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2023. A tal fine, è necessario inviare il modello F24 all’Agenzia delle Entrate utilizzando i nuovi codici tributo forniti a luglio 2023.
Questa guida fornirà una spiegazione dettagliata sul funzionamento dei bonus energia per le imprese nel 2023, cosa fare con i crediti relative al 2022, come ottenerli e quali codici tributo inserire nel modello F24.
Gli incentivi energetici per le imprese nel 2023 offrono una serie di vantaggi alle aziende, sia quelle con un alto consumo di energia elettrica sia quelle con un forte consumo di gas. Le imprese che rientrano nella categoria “energivore” hanno un consumo elevato di energia elettrica, mentre quelle denominate “gasivore” mostrano un consumo consistente di gas.
Il governo ha introdotto misure a partire da marzo 2022 per aiutare le aziende con un alto consumo energetico a fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia. Nel corso dei mesi, tali misure sono state rinnovate e modificate. Le ultime disposizioni, introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 e seguite dalle riduzioni previste dal Decreto contro caro bollette, rappresentano gli ultimi aggiornamenti riguardanti tali misure.
Per le imprese con un alto consumo di energia elettrica e gas, è previsto un credito d’imposta del 20% sulle spese sostenute per l’acquisto e l’utilizzo di energia fino al 30 settembre 2023. Questo bonus sarà valido solo per le imprese che hanno subito un aumento dei costi superiore al 30% rispetto allo stesso periodo nel 2019. È importante ricordare che il credito d’imposta era del 45% fino al 31 marzo 2023, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2023, e del 40% fino a dicembre 2022.
Per le imprese con un consumo energetico normale, è previsto un credito d’imposta del 10% per l’acquisto e l’utilizzo di energia fino al 30 settembre 2023. Anche in questo caso, il bonus sarà valido solo per le imprese che hanno subito un aumento dei costi superiore al 30% rispetto allo stesso periodo nel 2019. È importante ricordare che il credito d’imposta era del 35% fino al 31 marzo 2023, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2023, e del 30% fino a dicembre 2022.
Per le imprese che non rientrano nella categoria “gasivore”, è previsto un credito d’imposta del 20% per l’acquisto e l’utilizzo di energia fino al 30 settembre 2023. È importante ricordare che il credito d’imposta era del 45% fino al 31 marzo 2023, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2023, e del 40% fino a dicembre 2022.
In conclusione, i bonus energia per le imprese nel 2023 rappresentano un’opportunità per le aziende di ridurre i costi energetici e ottenere un incentivo fiscale significativo. Queste misure mirano a sostenere il settore imprenditoriale e promuovere strategie e comportamenti energetici sostenibili.
Sviluppi normativi sull’agevolazione energetica per le imprese
Le misure della Legge di Bilancio 2023 che riguardano i bonus energia per le imprese sono state ridefinite per offrire una maggiore percentuale di credito rispetto alle disposizioni iniziali. Allo stesso tempo, è stato confermato che il tax credit avrebbe mantenuto la sua forma fino al 31 marzo 2023. Successivamente:
La conversione del Decreto contro il caro bollette in Legge ha esteso l’agevolazione fino al 30 giugno 2023, sebbene con considerevoli riduzioni. È importante ricordare che l’ultimo intervento in merito, effettuato a novembre 2022 con il Decreto Aiuti Quater 2022, aveva già aumentato le percentuali dei bonus energia per le imprese fino a tutto il mese di dicembre e aveva introdotto la possibilità di rateizzare le bollette fino a un massimo di 36 rate mensili.
Come specificato dalla Circolare n. 24 del 2 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi delle disposizioni del Decreto Legge n. 57 del 2023, la scadenza per l’utilizzo dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e al quarto trimestre del 2022, inizialmente prevista per il 30 giugno 2023, è stata prorogata fino al 30 settembre 2023.
Esaminiamo ora i dettagli relativi ai bonus energia a favore delle imprese.
Risorse disponibili
Il Governo ha destinato le seguenti risorse per coprire questa agevolazione:
– 8.586 milioni di euro per l’anno 2022 e 1.000 milioni di euro per l’anno 2023 attraverso il Decreto Aiuti Ter, articolo 1, comma 9;
– 2.726 milioni di euro per l’anno 2022 e 317 milioni di euro per l’anno 2023 con l’articolo 1, comma 7 del Decreto Aiuti Quater;
– Un totale di 21 miliardi di euro per gli aiuti contro l’aumento dei costi energetici per famiglie e imprese previsti nella Legge di Bilancio 2023;
– Un totale di 4,9 miliardi di euro per gli aiuti contro l’aumento dei costi energetici previsti dal Decreto contro il caro bollette diventato Legge nel 2023.
INCENTIVI ENERGETICI PER IMPRESE: UN BOOST NUOVO ED ESCLUSIVO
Per le aziende che hanno un elevato consumo di energia elettrica e gas, è stato introdotto un nuovo ed esclusivo credito d’imposta che permette di beneficiare di importanti sconti sulle spese energetiche. Inizialmente al 45% fino a marzo 2023 e al 30% fino a dicembre 2022, il bonus è stato successivamente ridotto al 20% fino al 30 settembre 2023.
I termini di questa opportunità sono stati stabiliti dal Decreto contro caro bollette, convertito in Legge, e dal Decreto legge n. 57 del 2023, che ha prorogato e ridotto i benefici previsti dalla Legge di Bilancio 2023, riconoscendo la possibilità di beneficiare del bonus fino al 31 marzo 2023. Tuttavia, il bonus può essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre dello stesso anno.
CHI PUÒ RICHIEDERLO
Questo sconto speciale è riservato alle imprese che presentano un elevato consumo di energia elettrica e gas, come definito nel Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 21 dicembre 2017. Per quanto riguarda le aziende energivore, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 13 maggio 2022 specifica che queste imprese devono essere iscritte nell’elenco previsto dall’art. 6 del Decreto Sostegni ter e devono rispettare le caratteristiche indicate all’articolo 3, che includono l’estrazione di minerali o un indice positivo di intensità elettrica, così come essere incluse nei registri delle imprese con elevato consumo energetico redatte per il 2013 e il 2014 dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Gli stessi criteri si applicano anche per il 2023.
PROCEDURA PER L’UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta dovrà essere utilizzato in compensazione con le imposte dovute entro il 31 dicembre 2023, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, oppure potrà essere integralmente ceduto a terzi secondo quanto previsto dal Provvedimento AdE 376961 dell’ottobre 2023. 6, 2022. Con delibera n. 20 del 10 maggio 2023, l’AdE ha fornito indicazioni sulla proroga fino al 30 settembre 2023, prevista dal decreto legislativo n. 57 del 2023. Per optare per la cessione del credito si può utilizza questo modulo aggiornato 2023, seguendo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, che sono sempre aggiornate. Si precisa che il credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP. È inoltre cumulabile con altre prestazioni riguardanti le stesse spese, purché tale accumulo non ecceda la spesa sostenuta.
AGGIORNAMENTI SUL CALCOLO DEL BONUS
Per agevolare nel calcolo del bonus le imprese non energivore e non gas-intensive, la Legge di conversione del Decreto Anti Bolletta prevede che se si approvvigionano dallo stesso fornitore del primo trimestre 2019 nel 1° e 2° trimestre del 2023, possono richiedere al venditore una comunicazione contenente il calcolo dell’aumento del costo della componente energia e l’importo del beneficio dovuto per il 2° trimestre 2023.
Il fornitore deve fornire tali informazioni entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta. L’ARERA, infine, dovrà definire il contenuto della comunicazione e le sanzioni applicabili ai venditori inadempienti.
Desideriamo condividere una straordinaria notizia per le imprese non energetivore: il credito d’imposta per la componente energetica acquistata e utilizzata è stato ampliato al 10% (fino a marzo 2023 era del 35% e fino a dicembre 2022 era del 30%). Questa agevolazione sarà valida fino al 30 settembre 2023 e potrà essere fruita in compensazione fino al 31 dicembre 2023.
A chi è destinata questa incredibile opportunità? Il bonus energia elettrica rivolto alle imprese non energetivore sarà concesso a quelle dotate di contatori di energia elettrica con una potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, escludendo le imprese a consumo elettrico elevato. Questo significa che anche le piccole imprese potranno beneficiare di questo programma vantaggioso a partire da ottobre 2022.
Il tax credit verrà riconosciuto solo nel caso in cui il prezzo della spesa dichiarato, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre del 2023, abbia avuto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio del trimestre dell’anno 2019. Nella circolare n.13 del 13 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate specifica che il calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica include i costi sostenuti per l’energia elettrica (compresi le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi per il mercato della capacità o i servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, escludendo ogni altro onere accessoriale indicato in fattura diverso dalla componente energetica. In sostanza, come abbiamo visto precedentemente, tali costi corrispondono alla categoria solitamente specificata nelle fatture come “spesa per la materia energia”.
Per quanto riguarda la modalità di fruizione, anche questo bonus potrà essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2023 per i costi sostenuti fino al 30 settembre 2023. Inoltre, non contribuirà alla formazione del reddito d’impresa, della base imponibile IRAP, né sarà cumulabile con altre agevolazioni che riguardino gli stessi costi, a meno che tale cumulo non superi il costo sostenuto. Le imprese interessate potranno inoltre cedere il loro credito a terzi una sola volta, seguendo le direttive del Provvedimento AdE n. 24252 del 26 gennaio 2023. Con la Risoluzione n. 20 del 10 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dettagli sulla proroga fino al 30 settembre 2023 prevista dal Decreto Legge n. 57 del 2023. Per optare per la cessione del credito, è possibile utilizzare il modello fornito e seguire le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, costantemente aggiornate.
BONUS GAS PER LE IMPRESE NON GASIVORE
Il beneficio fiscale adesso disponibile per le imprese che non hanno un consumo significativo di gas naturale corrisponde al 20% delle spese effettuate (in passato era al 45% fino a marzo 2023 e al 40% fino a dicembre 2022). Grazie al Decreto legge n. 57 del 2023, questo bonus sarà valido fino al 30 settembre 2023 e potrà essere utilizzato come compensazione fino al 31 dicembre 2023.
A CHI SPETTA
Questo credito d’imposta sarà concesso alle imprese che non hanno un elevato consumo di gas naturale. Sarà erogato solo se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media dei prezzi pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) nel primo trimestre del 2023, avrà subito un aumento superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre del 2019.
MODALITÀ DI UTILIZZO
Questo credito potrà essere utilizzato come compensazione entro il 31 dicembre 2023 o ceduto per intero a terzi (una sola volta), in conformità con le direttive del Provvedimento AdE n. 24252 del 26 gennaio 2023. La Risoluzione n. 20 del 10 maggio 2023, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, fornisce i dettagli sulla proroga fino al 30 settembre 2023 prevista dal Decreto legge n. 57 del 2023. Chi desidera optare per la cessione del credito potrà utilizzare un modello aggiornato al 2023, seguendo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, costantemente aggiornate.
Inoltre, il credito non influirà sul reddito d’impresa né sulla base imponibile IRAP. Sarà possibile cumularlo con altre agevolazioni che riguardano gli stessi costi, a patto che tale cumulo non superi il costo effettivamente sostenuto.
La cessione del bonus, come alternativa alla sua fruizione diretta, è soggetta ad alcune condizioni che devono essere rispettate. Innanzitutto, la cessione deve avvenire solo “per intero” nei confronti di altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, senza possibilità di successiva cessione, a meno che non sia effettuata a favore di “soggetti qualificati”.
Inoltre, per le imprese beneficiarie, la cessione richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta i presupposti di accesso al credito. Il bonus ceduto deve essere utilizzato secondo le stesse modalità previste dal cedente, ovvero in compensazione tramite il modello F24.
La comunicazione della cessione del credito deve essere inviata dall’ente che appone il visto di conformità tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello approvato. Nel caso in cui non sia richiesto il visto di conformità, l’invio della comunicazione è a carico del beneficiario del credito, che può anche avvalersi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
Le imprese energivore e gasivore che hanno acquistato carburante nel 3° o 4° trimestre 2023 devono comunicare la cessione dei bonus all’Agenzia entro il 20 settembre 2023.
Inoltre, secondo la Circolare n. 24 del 2 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate, il termine di utilizzo dei crediti d’imposta è stato prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023. Pertanto, coloro che desiderano ottenere la compensazione possono farlo entro tale data, ma devono effettuare la cosiddetta “remissione in bonis”, ovvero un meccanismo che consente al contribuente di riparare a mancati o ritardati adempimenti necessari per accedere ai benefici. Le regole per la remissione in bonis sono spiegate nella Risoluzione 27 del 2023.
La remissione in bonis consente ai contribuenti di regolarizzare la mancata comunicazione dei crediti d’imposta energia del 3° e 4° trimestre 2022 entro il 30 settembre 2023, purché non siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento e il contribuente soddisfi i requisiti richiesti dalle norme di riferimento. È inoltre necessario inviare la comunicazione omessa entro il 30 settembre 2023 e versare una sanzione minima di 250 euro tramite il modello F24.
I contribuenti che non hanno inviato la comunicazione dei crediti d’imposta entro la scadenza del 16 marzo 2023 possono farlo entro il 30 settembre, previo versamento della sanzione utilizzando il modello F24 con il codice tributo “8114”, accedendo alla sezione apposita sul sito delle Entrate.
Le Norme sulle Imposte
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato una serie di risoluzioni che dettagliano le modifiche apportate al Decreto Legge n. 57 del 2023, prorogando l’applicazione delle norme fino al 30 settembre 2023. Tra le novità, spiccano i nuovi codici tributo istituiti per il bonus imprese energivore e gasivore. Attraverso l’uso del modello F24, le imprese potranno utilizzare i crediti d’imposta per compensare parzialmente i costi extra sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel secondo trimestre 2023. Ecco i codici tributo pertinenti:
– “7015” – Credito d’imposta per le imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34
– “7016” – Credito d’imposta per le imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34
– “7017” – Credito d’imposta per le imprese con un alto consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34
– “7018” – Credito d’imposta per le imprese diverse da quelle con un alto consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34
Ma le novità non finiscono qui. Con la risoluzione n. 41/E del 7 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto ulteriori codici tributo per consentire alle imprese di compensare legalmente i maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre 2023. I nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari, sono i seguenti:
– “7751” – CESSIONE CREDITO – Credito d’imposta per le imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34
– “7752” – CESSIONE CREDITO – Credito d’imposta per le imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34
– “7753” – CESSIONE CREDITO – Credito d’imposta per le imprese con un alto consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34
– “7754” – CESSIONE CREDITO – Credito d’imposta per le imprese diverse da quelle con un alto consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34
Durante la compilazione del modello F24, i codici tributo sono da inserire nella sezione “Erario”, corrispondenti alle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Se il contribuente deve versare il credito compensato, i codici tributo vanno inseriti nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”. Solo i crediti risultanti dalle comunicazioni di cessione, con la relativa accettazione e opzione per l’utilizzo in compensazione comunicate all’Agenzia tramite la Piattaforma cessione crediti, possono essere utilizzati in compensazione.
Durante l’elaborazione dei modelli F24 ricevuti, l’Agenzia effettua controlli automatizzati basati sui dati delle comunicazioni delle opzioni e delle eventuali cessioni, al fine di verificare che l’importo del credito utilizzato in compensazione non superi quello disponibile per ciascun cessionario. In caso contrario, il modello F24 verrà scartato e il contribuente verrà informato tramite una ricevuta apposita, accessibile attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
ALIQUOTE DEI CODICI FISCALI PER LA CESSIONE DEL CREDITO
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. N. 116285 del 3 aprile 2023, sono state prorogate l’assegnazione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici. Pertanto, al fine di consentire ai cessionari di utilizzare i crediti per la compensazione tramite modello F24, con delibera n. 17 del 6 aprile 2023 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
“7746” denominato “CESSIONE DEL CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
“7747” denominato “CESSIONE DEL CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, comma 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
“7748” denominato “CESSIONE DEL CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese con elevati consumi di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
“7749” denominato “CESSIONE DEL CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle ad elevato consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, comma 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
“7750” denominato “CESSIONE DEL CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di combustibili per le attività agricole, della pesca e agromeccaniche (primo trimestre 2023) – art. 1, comma 45 e comma 46, della legge 29 dicembre 2022, n° 197”.
Inoltre, con la delibera n. 41/E del 7 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo a favore delle imprese in relazione alle ulteriori spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre del 2023. Nello specifico, i nuovi codici tributo per in compensazione, attraverso il modello F24, i crediti d’imposta acquistati dagli aventi causa sono i seguenti:
“7751” denominato “CESSIONE DEL CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
“7752” denominato “CESSIONE DEL CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
“7753” denominato “CESSIONE DEL CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese con elevati consumi di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, comma 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
“7754” denominato “CESSIONE DI CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle ad elevato consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, comma 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 “.
BONUS ENERGIA PER LE AZIENDE, SCADENZA
Alla luce di tutti i passaggi che abbiamo spiegato, riepiloghiamo le prossime scadenze per i crediti d’imposta su energia e gas per il 3° e 4° trimestre 2022:
Il 20 settembre 2023 è il termine ultimo per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti maturati dalle imprese per le spese sostenute nel 3° e 4° trimestre 2022;
30 settembre 2023: oltre tale termine non è possibile effettuare lo “sgravio in bonis”, che dovrà necessariamente essere effettuato prima di utilizzare il credito d’imposta per la compensazione tramite modello F24.
BONUS ENERGIA PER LE AZIENDE E MODULO DICHIARAZIONE DEI REDDITI
In merito alle modalità di compensazione del bonus energetico per le imprese, rispondendo a una domanda contenuta in queste FAQ, il 23 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha spiegato cosa fare se la dichiarazione dei redditi 2022 non prevede il credito d’imposta. In pratica, l’eventuale importo residuo non speso entro le scadenze dovrà essere segnalato nella Dichiarazione dei Redditi 2023.
L’Agenzia delle Entrate spiega che la procedura da adottare parte dal caso di una società di capitali con periodo d’imposta dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022, che presenta, come previsto per tale periodo, la dichiarazione dei redditi 2022 senza indicando nella sezione IF il codice O2, che identifica il bonus, in quanto non previsto nella dichiarazione 2022. L’eventuale importo non speso dovrà essere riportato nel modulo 2023. Pertanto, prosegue la spiegazione dell’Agenzia delle Entrate, se il credito d’imposta non viene interamente utilizzato entro la fine del periodo d’imposta, ossia entro il 30 giugno 2022, l’importo residuo dovrà essere riportato nella sezione RU della dichiarazione dei redditi 2023 secondo ai seguenti metodi:
nel rigo RU1 deve essere indicato il codice del credito O2;
nel rigo RU2 non va indicato alcun importo;
il credito residuo, pari all’importo maturato nel periodo d’imposta precedente al netto delle compensazioni effettuate entro il 30 giugno 2022, deve essere indicato nel rigo RU5, colonna 3;
le compensazioni effettuate dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 devono essere indicate nel rigo RU6.
In pratica, l’Agenzia conclude, in questo modo, il credito non utilizzato al 1° luglio 2022, non viene riportato nella sezione RU come importo residuo (rigo RU2), ma come importo maturato nel periodo d’imposta (rigo RU5). .
PAGAMENTO RATEIZZATO BOLLETTE PER AZIENDE
Il Decreto Aiuti Quater 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 270 del 18 novembre 2022, ha inoltre introdotto, oltre alla proroga del bonus energia, la possibilità per le imprese di richiedere la rateizzazione delle bollette di luce e gas, che vanno da un minimo di 12 a un massimo di 36 rate mensili.
I dettagli della misura sono definiti nel Decreto MIMIT del 3 marzo 2023, che prevede il pagamento rateale per le imprese con sede in Italia. In pratica, consente la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo della componente energetica dell’energia elettrica e del gas naturale, eccedenti l’importo medio registrato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. In particolare , i fornitori di energia elettrica e gas naturale, per i consumi effettuati dal 1 ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, sono tenuti a:
- rateizzare, se richiesto dalle aziende, l’importo eccedente la fattura;
- evidenziare nelle fatture la possibilità per le aziende di richiedere la rateizzazione per l’importo eccedente la bolletta, nonché i tempi e le modalità con cui può essere richiesto il pagamento rateale.
COME FUNZIONA
Per ottenere la rateizzazione delle fatture, l’impresa, entro 15 giorni dall’emissione della fattura, dovrà alternativamente:
inviare una richiesta all’attuale fornitore tramite posta elettronica certificata;
presentare domanda utilizzando altre modalità con caratteristiche di tracciabilità individuate dal fornitore.
Per le fatture scadute al momento dell’emanazione del Decreto 3 marzo 2023, il termine di 15 giorni per presentare la richiesta decorre dall’11 aprile 2023. Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
- dichiarazione di disponibilità di una compagnia assicurativa a stipulare una copertura assicurativa per il credito rata, accompagnata dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell’articolo 3 del decreto Aiuti Quater convertito in legge;
- dichiarazione di impegno a corrispondere il corrispettivo della fattura non soggetta a rateizzazione entro 5 giorni dall’accoglimento della richiesta.