ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE
La legge argentina prevede l’indennità di disoccupazione se il lavoratore assicurato ha almeno 6 mesi di contribuzione nei tre anni prima dell’inizio della disoccupazione e 90 giorni nei 12 mesi prima della disoccupazione per i lavoratori temporanei. L’indennità di disoccupazione può essere erogata da 2 a 12 mesi, a seconda dei mesi di contribuzione e il suo importo diminuisce nel tempo: il 50% della retribuzione più alta negli ultimi 6 mesi di lavoro viene corrisposto per due mesi se l’assicurato ha da 6 a 11 mesi di contributi; per quattro mesi con 12 a 23 mesi di contributi; per otto mesi con 24-35 mesi di contributi; e per 12 mesi con almeno 36 mesi di contributi. Le indennità di disoccupazione sono amministrate dall’Amministrazione nazionale della previdenza sociale. Solo i datori di lavoro contribuiscono alla cassa di disoccupazione.
Nel caso in cui il disoccupato abbia 45 anni o più e abbia figli aventi diritto agli assegni familiari, viene corrisposto il 70% della prima indennità mensile di disoccupazione per un massimo di 6 mesi.
Il disoccupato che vuole intraprendere un’impresa riceve un importo a fronte della presentazione di un business plan per l’approvazione al Ministero del Lavoro, dell’Occupazione e della Previdenza Sociale. La domanda deve essere presentata dopo la scadenza della prima rata del beneficio e purché vi siano almeno tre (3) rate da riscuotere. In questi casi il beneficio da percepire sarà una somma pari al doppio dei canoni che restano da liquidare in un’unica soluzione.
Il disoccupato non dovrebbe ricevere altre prestazioni di sicurezza sociale. Tuttavia, il disoccupato e le persone a suo carico ricevono assistenza sociale, prestazioni mediche e assegni familiari e possono continuare con il loro piano di assicurazione sanitaria durante il periodo di disoccupazione.
Fonte: arti. 111-119 del Testo Unico del Lavoro, Legge 17 dicembre 1991, n. 24.013; Profilo ISSA dell’Argentina 2015; Delibera 2/2016 del Consiglio nazionale per l’occupazione, la produttività e il salario minimo