COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
Salvo diversa disposizione di legge, l’orario di lavoro normale non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 ore settimanali. In caso di lavoro intermittente o che richieda la mera presenza sul posto di lavoro, è consentito un limite di 9 ore su 5 giorni lavorativi della settimana. In caso di lavoro flessibile è consentito un limite di 10 ore. In caso di lavoro intermittente o che preveda solo la presenza sul posto di lavoro o l’orario flessibile o il lavoro a turni, l’orario di lavoro settimanale può essere esteso a 54 ore. L’orario di lavoro normale per i minori non può superare le 6 ore giornaliere e 34 ore settimanali (minori di 16 anni) e le 7 ore giornaliere e 39 ore settimanali (tra i 16 ei 18 anni).
In caso di lavoro pericoloso e insalubre, il limite di 8 ore giornaliere (44 ore settimanali) può essere ridotto da contratti collettivi o regolamenti governativi. I limiti orari giornalieri e settimanali non si applicano ai dirigenti e ai lavoratori che svolgono il proprio lavoro senza sorveglianza al di fuori del luogo di lavoro. La riduzione dei limiti massimi durante i normali periodi di lavoro non comporta una riduzione delle retribuzioni o una modifica delle condizioni di lavoro sfavorevoli per i lavoratori. L’orario di lavoro è conteggiato, purché il lavoratore si trovi sul posto di lavoro all’inizio e alla fine del lavoro.
Per lavoro straordinario si intendono tutte le ore che eccedono i normali limiti della giornata lavorativa. Gli straordinari sono consentiti solo se indispensabili al funzionamento dell’azienda o in caso di emergenza (incidenti). I limiti massimi per gli straordinari sono 2 ore al giorno, 40 ore al mese e 200 ore all’anno. I limiti di lavoro straordinario non si applicano in circostanze impreviste o disastri naturali. I limiti possono essere abbassati anche dall’autorità governativa competente per attività particolarmente pericolose o malsane. Durante le prime 30 ore di straordinario, i lavoratori sono retribuiti alle seguenti tariffe:
a) il 150% della normale retribuzione dei lavoratori delle grandi aziende;
b) 130% della normale retribuzione dei lavoratori nelle medie imprese;
c) 120% of the normale retribuzione dei lavoratori nelle piccole imprese;
d) il 110% della normale retribuzione dei lavoratori nelle microimprese.
Per tutte le ore eccedenti le 30 ore, 31 e tutte le ore successive), i lavoratori sono retribuiti alla seguente tariffa:
a) 175% per i lavoratori delle grandi aziende;
b) 145% per i lavoratori delle medie imprese;
c) 120% per i lavoratori delle piccole imprese;
d) 110% per i lavoratori delle microimprese.
Il datore di lavoro deve tenere un registro del lavoro straordinario in cui vengono registrati ogni giorno l’inizio, la fine e il motivo del lavoro straordinario fornito da ciascun lavoratore. Tale verbale deve essere presentato all’Ispettorato Generale del Lavoro ogniqualvolta sia necessario.
Fonte: Articolo 95, 113-118 della Legge Generale del Lavoro (n. 7/15, del 15 giugno 2015)
LAVORO NOTTURNO
Il lavoro notturno è qualsiasi lavoro svolto tra le 20:00 e le 6:00 del giorno successivo o qualsiasi lavoro che includa almeno tre ore di lavoro entro questo periodo. L’orario di lavoro normale del lavoratore notturno è stato portato a 10 ore.
Le attività escluse dal concetto di lavoro notturno per loro natura (necessariamente svolte di notte) comprendono:
i) Sicurezza personale e immobiliare,
ii) Lavoro straordinario,
iii) Lavoro a turni,
iv) Lavorare in aziende di lavoro continuativo, tra le altre.
La retribuzione aggiuntiva (bonus lavoro notturno) derivante dallo svolgimento del lavoro notturno dipende dalle dimensioni dell’azienda, come segue:
a) 20% per lavoratori delle grandi aziende (120% della retribuzione normale);
b) 15% per lavoratori delle medie imprese (115% della retribuzione normale);
c) 10% per i lavoratori delle piccole imprese (110% della retribuzione normale);
d) 05% per i lavoratori delle microimprese (105% della retribuzione normale);
The remuneration paid for the night work can be done by means of a collective contract, the riduzione dell’orario di work for the night work, purché such riduzione without disagevole the cause of the activites svolta.
Source: Articolo 110-112 della Legge Generale del Lavoro (n. 7/15 del 15 giugno 2015)
COMPENSATORY RIPOSTE
La legge predicts compensatory riposo per il lavoro nel giorno di riposo settimanale and nei giorni festivi. Il lavoratore, che lavora in un giorno di riposo settimanale, there is right to the mezza giornata di riposo (the next settimana) if there is lavorato meno di quattro ore nel giorno di riposo settimanale the giornata interacts if il lavoratore lavora nel giornole peroso settimanale pray the di più.
If the labor is svolto in a festive giorno, a compensatory riposo is foreseen per i tre giorni successivi.
Source: Articolo 124 Legge Generale del Lavoro (n. 7/15 del 15 giugno 2015); Article 04 della legge sulle vacanze (n. 07/03, del 21 marzo 2003)
FINE SETTIMANA/VACANZE
L’articolo 134, paragrafo 1, paragrafo 2, della Legge generale sul lavoro disciplina il lavoro festivo come lavoro straordinario. Un lavoratore che lavora in un giorno di riposo settimanale per almeno tre ore ha diritto al 175% della normale retribuzione per le ore lavorate. Anche un lavoratore che lavora in un giorno festivo ha diritto al 200% del salario normale. Nel caso in cui il lavoro sia svolto in un giorno di riposo complementare oa mezzogiorno, il compenso aggiuntivo è equivalente alla tariffa stabilita per l’esecuzione del lavoro straordinario.
Il lavoro in un giorno di riposo o festivo dà diritto anche al lavoratore al riposo compensativo.
Fonte: Articolo 124 Legge Generale del Lavoro (n. 7/15 del 15 giugno 2015); Articolo 04 della legge sui giorni festivi (n. 07/03 del 21 marzo 2003)
LEGISLAZIONE RISARCITORIA
- Diritto generale del lavoro (n. 7/15 del 15 giugno 2015) / Diritto generale del lavoro (n. 7/15 del 15 giugno 2015)
- Legge sui giorni festivi (n. 07/03 del 21 marzo 2003) / Legge sui giorni festivi (n. 07/03 del 21 marzo 2003)