MOLESTIE SESSUALI
Il codice penale include le molestie sessuali tra i crimini sessuali. Secondo il codice penale, “chiunque abusi dell’autorità derivante da un rapporto gerarchico di dipendenza o di lavoro, cerca di trattenere un’altra persona, con ordine, minaccia o coercizione, subisce o compie un atto sessuale con lui o con altri, è punito con la reclusione fino a 2 anni o multa fino a 240 giorni”
Il diritto del lavoro non affronta le molestie sessuali sul lavoro. Inoltre, non prevede alcun rimedio civile o sanzione penale per le molestie sessuali sul lavoro.
La persona che abusa dell’autorità che esercita mediante il dominio, la dipendenza gerarchica o il lavoro, al fine di causare all’altro imbarazzo, vergogna o disagio, o allo scopo di ottenere rapporti o favori sessuali, usando l’ordine, la minaccia, la forza o l’errore, è punito con la reclusione non inferiore a 3 anni, o con la reclusione, quest’ultima per almeno 360 giorni di reclusione. Nel caso di vittima minorenne, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni.
Fonte: articolo 173 cp; §186 della Legge n. 38/20, dell’11 novembre, che approva il codice penale angolano