DIVIETO DI LAVORO SERIO O PERICOLOSO
Alle donne incinte e alle madri che allattano è vietato trasportare merci che mettono in pericolo la salute della madre e del bambino. Il Consiglio dei ministri determina i lavori pesanti o pericolosi,
nuocere alla salute della madre e del bambino, nonché norme speciali sulle condizioni di lavoro per le donne incinte e che allattano.
Le donne in gravidanza e le donne che hanno partorito un bambino fino all’età di 1 anno non possono ordinare il lavoro di notte, cioè dalle 08:00 del pomeriggio fino alle 05:00 in estate (o 06 del mattino in inverno). Alle donne incinte e alle madri che allattano è vietato trasportare merci che mettono in pericolo la salute della madre e del bambino.
Per qualsiasi attività che comporti un rischio di esposizione ad agenti, processi o condizioni stabilite dal Consiglio dei ministri, il datore di lavoro deve valutare la natura, il livello e la durata dell’esposizione ad essi di donne in gravidanza, ostetriche o madri che allattano al in considerazione di eventuali rischi per la sicurezza e la salute nonché di eventuali conseguenze sulla gravidanza e l’allattamento.
Quando una donna incinta, una donna che ha appena partorito e/o una donna con figli in allattamento decide di riprendere il lavoro dopo il periodo di cui al punto 1 del presente articolo, ma il precedente lavoro non è ritenuto idoneo, secondo le disposizioni di cui all’art. la normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, il datore di lavoro adotta le misure necessarie per garantire l’adeguamento temporaneo delle condizioni di lavoro e/o dell’orario di lavoro, al fine di evitare qualsiasi rischio per il lavoratore e/o
bambino.
Se l’adeguamento delle condizioni o dell’orario di lavoro è tecnicamente e/o oggettivamente impraticabile, o non può essere richiesto per motivi debitamente giustificati, il datore di lavoro trasferisce il lavoratore ad altro lavoro analogo per il quale è idoneo. Se il trasferimento è tecnicamente e/o oggettivamente irrealizzabile, o non può essere richiesto per motivi debitamente giustificati, il lavoratore gode dei benefici, previsti dalla normativa previdenziale applicabile, per tutto il periodo necessario a tutelare la sicurezza e la salute del lavoratore. lei e/o il bambino.
Fonte: §55 (5), 104, 108 (1) del Codice del lavoro n. 7961/1995, modificato da ultimo dalla Legge n. 136/2015; §02 e 05 dell’Ordine per la protezione speciale delle donne in gravidanza e maternità (DCM n. 397/1996)
TUTELA DELL’OCCUPAZIONE FEMMINILE
Nei casi di risoluzione del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro, quando la donna è al lavoro durante la gravidanza o è tornata al lavoro dopo la nascita del figlio, ai sensi dell’articolo 105 del presente codice, spetta al datore di lavoro dimostrare che il il motivo del licenziamento non è stato la gravidanza o il parto.
Non è valida la risoluzione del contratto di lavoro notificato dal datore di lavoro nel periodo durante il quale il lavoratore dichiara di percepire il reddito previdenziale in caso di nascita o adozione. Quando la risoluzione del contratto di lavoro è notificata prima dell’inizio del periodo di protezione e il periodo di preavviso non è scaduto, tale termine è sospeso durante il periodo di protezione. Il periodo di preavviso riprende solo dopo la fine del periodo di protezione.
IL DIRITTO AL RITORNO SUL POSTO DI LAVORO
Alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto al ritorno al posto di lavoro o ad un lavoro equivalente, in condizioni a lui non meno favorevoli, nonché a beneficiare dell’eventuale miglioramento delle condizioni di lavoro di cui aveva beneficiato nel corso del assenza.