PAGAMENTO DI DISOCCUPAZIONE
L’indennità di disoccupazione è erogata ai dipendenti provvisti di almeno un anno di contributi versati che non percepiscono altra indennità (diversa dall’invalidità parziale), che siano iscritti all’ufficio del lavoro, e siano disposti a frequentare corsi di formazione.
L’indennità di disoccupazione è un importo di base pagato per un massimo di 12 mesi o per un totale di 365 giorni di calendario se il dipendente assicurato ha periodi di lavoro temporanei. L’indennità di disoccupazione deve coprire il tenore di vita minimo previsto dalla legge.
Le integrazioni comprese nell’indennità di disoccupazione sono pari al 5% dell’indennità di disoccupazione, fino al 30% per ogni figlio a carico di età inferiore ai 10 anni. L’integrazione è ridotta del 50% se un genitore è occupato o va in pensione.
I benefici si adeguano ogni anno.