ETÀ LAVORATIVA MINIMA
L’età minima per lavorare è 16 anni. Eccezionalmente, i ragazzi di età compresa tra i 15 ei 16 anni possono essere impiegati durante le vacanze scolastiche solo in lavori leggeri, che non pregiudicano la loro salute e crescita fisica. I ragazzi dai 15 ai 16 anni possono diventare soggetti di orientamento e formazione professionale secondo le regole stabilite con delibera del Consiglio dei ministri. I minorenni possono essere impiegati in lavori che non riguardano:
- la sicurezza, la salute o lo sviluppo dei bambini; E
- la partecipazione dei bambini a scuola, a programmi di orientamento o formazione professionale approvati dalle istituzioni responsabili, o la capacità dei bambini di beneficiare di questa educazione.
Il Consiglio dei ministri determina il lavoro leggero e stabilisce norme speciali per la durata massima e le condizioni di prestazione lavorativa dei bambini.
I bambini di età inferiore ai 15 anni o i bambini che frequentano la scuola dell’obbligo a tempo pieno possono essere impiegati per attività culturali o simili,
I bambini di età inferiore ai 15 anni o i bambini che frequentano la scuola dell’obbligo a tempo pieno possono essere assunti allo scopo di svolgere attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie solo se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
- le attività culturali o assimilate devono essere conformi ai requisiti di cui al punto 2, articolo 99, del presente Codice;
- L’Ispettorato del lavoro dà l’autorizzazione preventiva caso per caso.
Il Consiglio dei ministri determina con apposito provvedimento le regole per le condizioni di lavoro e la procedura per il rilascio dell’autorizzazione. I minori di 18 anni dovrebbero essere assunti solo se riconosciuti idonei al lavoro dopo un’accurata visita medica.
Le disposizioni speciali del Codice del lavoro che si applicano ai dipendenti di età inferiore ai 18 anni dovrebbero applicarsi, per quanto possibile, a qualsiasi rapporto di lavoro legale o impiego in qualsiasi professione.
La Costituzione garantisce l’istruzione pubblica gratuita e la Legge sulla Sistematizzazione dell’Istruzione Preuniversitaria stabilisce 16 anni come età dell’istruzione obbligatoria.
Fonte: §98-103 del Codice del lavoro n. 7961/1995, modificato da ultimo dalla Legge n. 136/2015; §22 della Legge n. 10347/2010 sulla tutela dei diritti del fanciullo
ETÀ MINIMA PER LAVORI PERICOLOSI
Solo gli adulti di età superiore ai 18 anni possono essere impiegati in lavori pesanti o che mettono a rischio la loro salute o la loro personalità. Il lavoro duro o pericoloso e le regole speciali per la durata e le condizioni del loro svolgimento sono determinate con decisione del Consiglio dei ministri.
In accordo con la Legge sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro, i Minori sono protetti da ogni tipo di rischio che metta in pericolo il loro benessere e sviluppo. Il lavoro dei minori è vietato se oggettivamente eccede le proprie capacità fisiche e psichiche; se comporta l’esposizione ad agenti tossici e cancerogeni, provoca danni genetici ereditari o danni, che hanno effetti cronici su danni alla salute per tutta la vita, esposizione a radiazioni radioattive, freddo o caldo estremo, rumore o vibrazioni.
La Decisione del Consiglio dei Ministri per la Tutela dei Minori sul Lavoro, 1996, e la Decisione del Consiglio dei Ministri sulla Determinazione del Lavoro Duro o Pericoloso, 2002, definiscono i tipi di lavoro proibito ai minori nonché l’età minima per lavori leggeri.